Ciao.
per Emanuele
Mi sembra quindi che in questo caso non possa essere individuato un vero e proprio danno per l'ambiente se, come sembra, l'autorizzazione va a sanare quanto eseguito.
E' vero, tieni presente che in alcuni casi si tratta di violazioni formali (il cavatore ha eseguito le opere conformemente al progetto presentato e poi approvato, ma prima di ottenere l'approvazione da parte dell'ente preposto al rilascio dell'autorizzaione).
La sanzione va valutata sulla base dell'utile prodotto, e potrà essere quantificata determinando il volume di materiale estratto, valutandone poi il ricavato sulla base del prezzo di mercato o, se il trasgressore ha documenti fiscali comprovanti la vendita ad un prezzo minore, sulla base di quest'ultimo.
Nel caso che ti ho appena citato, non riesco ad individuare alcun utile generato dalla condotta tragressiva, se non il fatto di aver potuto cavare prima (ma come si fa quantificarne il beneficio economico?).
Fammi sapere in che modo opererai e con che risultati.
Appena sarò giunto alla determinazione di una metodologia che mi soddisfi ti invierò una mail.
Per Simone
La sentenza alla quale mi riferisco è
Consiglio di Stato, Sezione VI - Sentenza 15 maggio 2003, n. 2653 Quel parere o sentenza del cons. stato è molto interessante, ma mi pare di capire che la sanzione sia riferita alla mancata autorizzazione, non al danno ambientale
"non cancella la violazione dell'obbligo di conseguire in via preventiva il titolo di assenso necessario per la realizzazione dell'intervento"
Vale a dire: la violazione è procedurale e non sostanziale (non c'e' danno) e quindi si applica solo se la legge la prevede.
Sentenza integrale alla mano, puoi confermare questa interpretazione?
... omissis ...
l'appello appare, invece, fondato, nella parte in cui censura la sentenza di primo grado per aver escluso l'applicabilità della sanzione (pecuniaria) di cui all'articolo 15 della legge n. 1497 del 1939, risultando insussistente o non dimostrato il danno ambientale. Quest'ultimo, non costituisce, infatti, il presupposto necessario per l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 15 della legge n. 1497 del 1939, ma un semplice criterio di commisurazione della sanzione, e dovendo, invece, in caso di illecito meramente formale, trovare applicazione la sanzione pecuniaria commisurata al profitto realizzato con l'abuso. Io non sono un'avvocato

, cerco di fare il geologo

!
Ma mi sembra che l'estratto della sentenza che ho riportato qui sopra sancisca il fatto che il "danno ambientale" rappresenta il parametro (la sentenza parla di
criterio di commisurazione ) della sanzione, da qui la mia necessità di trovare una metodologia efficace, difendibile, riproducibile e semplice per la stima del danno ambientale!
Spero di avervi chiarito i miei dubbi
Ciao
Ettore