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Dipee cosa si intende per "consulenze"....
quandu u sceccu non voli mbiviri...ambatula mi nci frischi...
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Ricordatevi che da gennaio, se la nuova normativa entra in vigore. La relazione geologica che accompagna progetti di edifici e manufatti dovrà necessariamente dare grande spazio alla pericolosità geologica, alias geomorfologia applicata, altrimenti su cosa scriverete...?
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Iscritto: Sep 2000
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Mi sapete dire che cosa scrivo per un capannone agricolo in piena pianura padana ?
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Iscritto: Jul 2004
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Geomorfoapplicatamente parlando  ???? Magari, anche che "non sussistono rischi :p " (qualora non ci siano)!!!! Ieri ho ritirato un referto medico in cui (per fortuna  ) c'era solo la firma del medico, oltre a "Non si riscontrano....  "
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Iscritto: Nov 2002
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ma lo sai che i docenti universitari non possono assumere incarichi professionali?? Stesso discorso vale per le strutture universitarie..... Niente di piu' falso. Le strutture universitarie possono fare convenzioni (e le fanno, guarda solo alla redazione della cartografia geologica CARG) per svolgere attivita' professionale e i docenti universitari, se in regime di tempo definito, possono avere studi professionali personali in cui esercitare la libera professione. Nel caso non siano a tempo definito, previa autorizzazione di una commissione universitaria, possono avere l'autorizzazione per assumere specifici incarichi professionali. Per non parlare del lavoro in conto terzi che i laboratori universitari possono eseguire. Se non ci fossero le convenzioni, le universita' avrebbero gia' chiuso da un pezzo. Nel caso specifico, che non conosco, ci saranno state delle irregolarita'. Ma se la cosa fosse stata fatta secondo le norme, non ci sarebbe stata alcuna possibilita' di fare annullare l'incarico.
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Ma Gibbo...cosa dici?
Allora...come al solito quando si parla tra geologi occorre usare i sottotitoli....
Il Progetto CARG è una cosa, l'attività professionale è un'altra.....
Purtroppo è un vezzo solo italiano quello di voler mangiare in due piatti contemporaneamente.....
Da edilportale
07/05/2007 – Gli Enti pubblici, le Università ed i Dipartimenti universitari non possono partecipare alle gare di appalto.
Lo afferma l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con la deliberazione n. 119 del 27 aprile 2007, a seguito della contestazione da parte dell’OICE (Associazione delle Organizzazioni di Ingegneria, di Architettura e di Consulenza tecnico-Economica) e dell’impresa Agriconsulting, di alcuni bandi che individuavano, come soggetti ammessi alle gare, oltre ai soggetti indicati dall’articolo 34 del Dlgs 163/2006, anche “raggruppamenti temporanei di Enti pubblici e privati, Università, dipartimenti universitari, istituti di ricerca”. Secondo l’Oice, agli affidamenti di servizi possono partecipare solo i soggetti rientranti nella definizione di “operatore economico”.
L’articolo 34, comma 1, lettere a), b), c), d) e) ed f), del Dlgs 163/2006 – spiega l’Authority – individua i soggetti cui possono essere affidati i contratti pubblici: sono quelli che rivestono la qualifica di “operatore economico”, cioè gli imprenditori, i fornitori e i prestatori di servizi o i raggruppamenti o consorzi di essi. La caratteristica che accomuna le suddette figure è l’esercizio professionale di un’attività economica.
L’Authority fa riferimento all’articolo 2082 del codice civile, secondo il quale “imprenditore” è colui il quale svolge un’attività con le seguenti caratteristiche: a) esercizio di un’attività economica, b) in modo professionale, c) mediante organizzazione, d) al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi.
Di conseguenza, sono escluse le Università e i Dipartimenti universitari, perchè rivestono una finalità diversa dall’attività economica, come noto rivolta alla produzione di ricchezza.
Con precedenti deliberazioni (n. 179/2002 e n. 83/2007) l’Autorità ha ribadito che “stante il carattere tassativo dell’elenco dei soggetti aventi diritto ad essere affidatari di incarichi di progettazione, contenuto nell’art. 17 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., risulta non conforme al dettato normativo l’affidamento di detti incarichi a dipartimenti universitari, fatta salva la possibilità per gli stessi di costituire apposite società in base all'autonomia riconosciuta alle Università dalla legge 168/1989.”
Allo stesso modo, per quanto attiene gli Istituti di ricerca, è necessario effettuare, caso per caso, la verifica del relativo Statuto al fine di valutare gli scopi istituzionali per i quali sono stati costituiti.
Questo principio si applica anche alla disposizioni di cui all’articolo 34 del Dlgs 163/2006, che contiene un elenco tassativo dei soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici.
quandu u sceccu non voli mbiviri...ambatula mi nci frischi...
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Iscritto: Oct 2004
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Iscritto: Oct 2004
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A me risulta che i professori universitari possano assumere incarichi pubblici esternamente all'università con l'approvazione dell'università stessa. Fatto sta che sarebbe corretto che i docenti con cattedra di ogni tipo non assumessero incarichi professionali anche perchè hanno già un compito molto impegnativo.
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Iscritto: Nov 2002
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Originariamente inviato da GEOALFO: [QB] Ma Gibbo...cosa dici? Dico che non e'vero che ai docenti universitari e' vietata l'attivita' professionale: http://www.unibo.it/Portale/Personale/Ra...ncarichidoc.htm Dico inoltre che il rilevamento geologico e' attivita' specifica della professione di geologo, visto che tale voce era presente nel tariffario ufficiale, e che la maggior parte dei rilievi per la cartografia geologica nazionale e' stata fatta mediante convenzioni con dipartimenti universitari. Doveva intervenire l'Ordine e vietare la partecipazione delle universita'? Giusto per indicare altre attivita' di pianificazione, il piano di zonizzazione acustica del comune di Napoli e' stato fatto in convenzione con un dipartimento dell'Universita' di Napoli, cosi' come sono frequentissimi gli incarichi di collaudi di opere civili a dipartimenti di ingegneria (sempre tramite convenzioni).
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Purttroppo è assolutamente vero che senza convenzioni di ricerca (così si chiamano) l'università (in particolare geologia) avrebbe chiuso da un pezzo. I fondi pubblici normalmente non bastano a coprire i costi del telefono. Non trovo scandaloso che sia l'università ad occuparsi di "area vasta" o progetti di grande respiro specie se in collaborazione con enti pubblici (o a supporto scientifico) Non trovo nemmeno scandaloso che i prof ogni tanto (ma non sempre) svolgano attività professionale giusto per tenerli con i piedi per terra. Altro discorso era (adesso con la nuova struttura 3+2 risulta difficile) l'abitudine di dare tesi (lavoro gratis) su argomenti in cui prima o poi il prof ci avrebbe lucrato. Poi non preoccupiamoci l'università (come struttura) a tempi estremamente lunghi di risposta e difficilmente potrebbe (ance se gli fosse permesso) partecipare a gare e/o bandi. Le convenzioni si construiscono ad hoc su problemi specifici che spesso sono sollevati dai docenti stessi. Altro discorso è safruttare il titolo di prof. pre scrive quattro scemate e tirare un sacco di soldi, (ed ho ben in mente docenti del mio dipartimento che hanno sfruttato il titolo oltre ogni modo) questo risulta lesivo della dignità professionale anche perchè spesso facilmente smentibili (le scemate) perfino da professionisti contigui (non geologi); in questo caso una bella lupara bianca (non per la salute ma per la professione) sarebbe da applicare...
"laudato si mi signore per sora nostra acqua tanto umile et preziosa et casta" S. Francesco d'Assisi
Vorlicek Pier - Andrea Phd in applied geology Post doc in hydrogeology vorlicek@libero.it
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Dopo aver letto gli ultimi post di questo thread e aver riletto un po' tutto il thread mi rendo conto che qui c'è qualcosa che non quadra !! Si è sottolineato in più post (gibbo at work, vorlicek) che le Università senza le convenzioni per lavori/servizi pubblici non camperebbero. Questa affermazione presuppone pertanto che i proventi del lavoro/servizio vadano all'università, almeno in buona parte, e che comunque la convenzione venga stipulata tra l'Ente Pubblico (EP) e l'Università. Sarei curioso di sapere se questo passaggio viene rispettato perchè francamente ogni volta che gli EEPP rendono pubblico il conferimento degli incarichi il riferimento è sempre alla persona e non alla Università di appartenenza. Faccio inoltre presente a tutti i colleghi che da un po' di tempo esiste una legge dello Stato che obbliga gli EEPP a rendere pubbica non solo la lista dei consulenti ma anche quella degli incarichi affidati con relativo importo dello stesso. L'EP che non rende pubbliche le liste non può liquidare gli onorari ai consulenti pena l'addebito diretto agli EEPP IL GEOLOGO Alessandro Cascone
Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale niente lui" (Ezra Pound)
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