Eccole ultime novità in Piemonte:

ORGP CIRCOLARE N. 4/2005
4) COMPETENZE DEL GEOLOGO IN MATERIA IDRAULICA
Le ricorrenti richieste di delucidazioni su questo tema da parte di diversi iscritti, richiedono che l’Ordine si esprima nel merito con la necessaria chiarezza, al fine di fugare dubbi e incertezze.
La competenza concorrente dei geologi a svolgere relazioni in materia idraulica, ove queste siano finalizzate alla valutazione della pericolosità e del rischio lungo il naturale reticolato idrografico, attraverso l’uso di metodologie di analisi e modellazione per la simulazione delle piene, crediamo sia riconosciuta non soltanto in via normativa, ma appaia altresì consolidata nelle attribuzioni curriculari e nella consuetudine.
Riguardo gli aspetti normativi si può citare Il D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 laddove richiama che formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sez. A dell’Albo dei Geologi “…l’analisi, prevenzione e mitigazione dei rischi geologici e ambientali…”. Non è azzardato ritenere che rientrino nell’ambito di tale analisi anche tutti gli aspetti riguardanti la dinamica morfologica (in questo caso con specifico riferimento all’evoluzione fluviale), la valutazione della pericolosità geologica-idraulica per fenomeni di esondazione di un corso d’acqua naturale o derivante da corsi d’acqua esistenti variamente antropizzati.
Tale interpretazione, che darebbe legittimazione all’operato del geologo in materia idraulica, trova autorevole riscontro nella “Tariffa degli onorari per le prestazioni degli ingegneri e dei geologi nella redazione dei piani di emergenza per situazioni di rischio idraulico di cui alla Legge 225/1992” stabilita dalle rappresentanze nazionali degli ingegneri e dei geologi di comune accordo con il Dip. della Protezione Civile, il CNR-GNDCI, che non discrimina le competenze professionali e prevede esplicitamente le verifiche in oggetto. In particolare l’art. 5 specifica che “La delimitazione delle aree inondabili e delle connesse aree instabili” - attività da sempre appannaggio del Geologo – “richiede le seguenti elaborazioni: ….. - perimetrazione, mediante studio idraulico, delle aree inondabili”.
Per quanto concerne le attribuzioni curriculari il D.M. 4 ottobre 2000 “Determinazione delle classi delle lauree specialistiche” nell’Allegato B “Declaratorie – descrizione dei contenuti scientifico-disciplinari dei settori di cui all’art. 1 del D.M. 23 dicembre 1999” per l’area 04 “Scienze della Terra” ribadisce l’ambito di competenza della sub-area GEO/05 “Geologia applicata” recitando: “Le competenze di questo settore comprendono……….; il rilevamento geologico-tecnico, l’esplorazione geologica del sottosuolo e la cartografia tematica, finalizzata alla pianificazione urbana e territoriale, compresa la valutazione di impatto ambientale e di rischio idrogeologico;...” .
Ancora il D.M. 28 novembre 2000 “Determinazione delle classi delle lauree specialistiche” specifica maggiormente nell’Allegato 86 “Classe delle lauree specialistiche in Scienze Geologiche” riportando: “I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe….omissis…. potranno inoltre occuparsi…omissis… di analisi, prevenzione e mitigazione dei rischi geologici e ambientali; … omissis …; di analisi e modellazione dei sistemi e dei processi geoambientali;..” che prefigura attività professionali tra le quali rientrano senz’altro le analisi di pericolosità e rischio condotte attraverso l’uso di codici di calcolo e di verifiche idrauliche relative alla portata di corsi d’acqua o alla definizione dei limiti di aree inondabili.
Infine, per quanto attiene la consuetudine, non si può non richiamare il fatto che relazioni contenenti verifiche idrauliche svolte per finalità di analisi del rischio e pianificazione urbanistica, sottoscritte da geologi come unici soggetti responsabili, siano diffusamente accettate da parte degli organi istruttori di organismi pubblici.
Per compiutezza di analisi non si può fare a meno di richiamare il parere espresso su questo tema dal C.N. dei Geologi con nota del settembre 2005 in risposta ad un preciso quesito sulle competenze idrauliche dei geologi postogli da questo Ordine. In esso si coglie un atteggiamento piuttosto cauto, che lascia peraltro adito a letture diverse che l’Ordine del Piemonte ha comunque inteso interpretare nel modo più estensivo e possibilista, fino ad eventuale parere giurisprudenziale contrario.


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