Attenzione a voi che andate in africa!!
Se pero' vi dovessero rapire non tutto è perduto
ecco perchè :
IL DATORE DI LAVORO E L’ORGANIZZATORE DI UN CANTIERE IN ZONA A RISCHIO SONO TENUTI A RISARCIRE I DANNI CAUSATI AD UN TECNICO DAL SEQUESTRO SUBITO AD OPERA DI UNA BANDA DI GUERRIGLIERI – In base all’art. 2087 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 4129 del 22 marzo 2002, Pres. Mileo, Rel. Stile).
La S.r.l. Studio Ing. Giorgio Pietrangeli appaltatrice della progettazione dei lavori per la realizzazione in Etiopia di un canale di collegamento fra il Lago Tana e la Valle del Beles ha subappaltato alla ditta SO.RI.GE. Perforazioni di Parma i sondaggi geologici da svolgere a Kunzila, località a sud del Lago Tana. La SO.RI.GE. ha inviato in Etiopia, nell’ottobre del 1987, per l’esecuzione del sondaggio, il suo dipendente Paolo B. ed altri tecnici, i quali, giunti sul posto, hanno appreso che il progetto del canale era contrastato dai guerriglieri antigovernativi appartenenti all’Ethiopian People’s Revolutionary Party e che l’anno precedente in quella stessa zona erano stati sequestrati due tecnici italiani dopo uno scontro a fuoco che aveva causato trenta morti. I tecnici hanno sospeso il lavoro, facendo presente al capo cantiere che, se non fossero state date loro precise garanzie di sicurezza, sarebbero tutti tornati in Italia. In seguito a ciò l’amministratore della S.r.l. Studio Ing. Giorgio Pietrangeli ha comunicato ai tecnici, con un messaggio telex, che nel corso di una riunione svoltasi presso l’ambasciata italiana ad Addis Abeba il 26 ottobre 1987 era stato constatato che non esistevano più problemi di sicurezza e che le autorità locali davano in proposito ampie garanzie. In seguito a ciò i tecnici hanno ripreso il lavoro, ma circa venti giorni dopo un gruppo di guerriglieri ha sequestrato Paolo B. ed un suo collega, tenendoli prigionieri sino all’agosto del 1988. Rientrato in Italia Paolo B. ha promosso davanti al Pretore di Parma un giudizio nei confronti della SO.RI.GE. e della S.r.l. Studio Ing. Giorgio Pietrangeli, chiedendo la loro condanna al risarcimento dei danni causatigli dal sequestro subito in Etiopia. Le aziende si sono difese sostenendo di non essere responsabili di quanto accaduto. Il Pretore, dopo aver sentito alcuni testimoni ed assunto una consulenza medico-legale, ha determinato il risarcimento dovuto al lavoratore in lire 115 milioni per danno biologico, lire 126 milioni per danno alla specifica capacità lavorativa e lire 33 milioni per danno morale e lo ha posto a carico per il 70% della società Pietrangeli e per il 30% della SO.RI.GE. Il Pretore ha applicato nei confronti della SO.RI.GE. l’art. 2087 cod. civ. in base al quale il datore di lavoro deve tutelare la sicurezza e la salute dei dipendenti, mentre ha affermato la responsabilità della società Pietrangeli sul rilievo che essa aveva assunto l’obbligo di organizzare il cantiere e di provvedere alla sua sicurezza. Il Pretore ha tra l’altro accertato che, contrariamente a quanto affermato dalla società Pietrangeli, nella riunione svoltasi il 26 ottobre 1987 presso l’ambasciata d’Italia in Addis Abeba era stato constatato il persistere di una situazione di pericolo. La decisione del Pretore è stata confermata, in grado di appello, dal Tribunale di Parma, che ha ravvisato la responsabilità delle due società sia a titolo contrattuale che a titolo extracontrattuale. In particolare il Tribunale ha ritenuto che la società Pietrangeli, in virtù degli obblighi contrattualmente assunti, si era resa responsabile di garantire ai lavoratori la tutela prevista dall’art. 2087 cod. civ.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 4129 del 22 marzo 2002, Pres. Mileo, Rel. Stile) ha rigettato il ricorso proposto dalle aziende. Le responsabilità poste dall’art. 2087 cod. civ. a carico del datore di lavoro possono estendersi – ha affermato la Corte – anche ad altri soggetti che partecipino all’organizzazione dell’attività in cui è impiegato il dipendente; pertanto il Tribunale ha correttamente affermato la responsabilità della società Pietrangeli, anche in considerazione dell’inesattezza delle informazioni da essa date su quanto era emerso dalla riunione svoltasi presso l’ambasciata d’Italia il 26 ottobre 1987. In ordine al risarcimento del danno morale, la Corte ha rilevato che nell’inadempienza agli obblighi previsti dall’art. 2087 cod. civ. possono ravvisarsi gli estremi del reato, quanto meno con riferimento alla fattispecie delle cosiddette lesioni colpose. Le cautele che l’imprenditore deve adottare per proteggere i lavoratori – ha concluso la Corte – devono riguardare sia i rischi insiti nell’ambiente sia quelli derivati dall’azione di fattori estranei e dall’azione di terzi.