ECCO COSA MI HA RISPOSTO L'ORDINE:

“È consentito al geologo fornire informazioni a terzi sulla propria attività professionale, sulla struttura dello studio e sulla sua composizione, previa acquisizione dei consenso scritto di tutti i professionisti che ne fanno parte. Sono consentite \le indicazioni di dati personali del geologo e degli altri professionisti che compongono lo studio, sempre previa acquisizione del consenso scritto degli stessi, comprendendo oltre ai dati anagrafici, ai numeri di telefono e di fax, nonché agli indirizzi di posta elettronica ed al siti “Internet”, anche le lingue straniere conosciute, nonché i libri a gli articoli pubblicati e le referenze provenienti dalle Università, sempre che abbiano riferimento con l’attività professionale. Sarà anche possibile informare i terzi circa le materie prevalentemente seguite dal geologo o dallo studio, mentre non è consentita l’indicazione di specializzazioni che non trovino in titoli rilasciati dalle Università. Parimenti non è consentita l’indicazione di titoli onorifici avvero di altri titoli o funzioni che non abbiano alcun riferimento l’attività professionale. Non è consentita la possibilità di presentare le illustrazioni e le fotografie dei locali dello studio e cosi pure le fotografia dei componenti dello studio, non rinvenendosi alcun collegamento tra detti aspetti esteriori e l’attività professionale, né alcuna relazione con apprezzabili interessi di informazione dei terzi. Non è consentita alcuna forma, diretta o indiretta, di informazione comparativa, equivoco o fuorviante, ingannevole o autoelogiativa. Non è consentita l’indicazione di clienti prestigiosi o di pratiche importanti seguite, con la sola esclusione dell’inserimento di tali indicazioni nel curriculum personale diffuso a terzi in occasioni specifiche di collaborazioni professionale.
Non è consentito pubblicizzare contestualmente l’attività imprenditoriale e l’attività professionale quando esercitate dallo stesso professionista.
Non è consentito ai geologi fregiarsi del titolo di “specialista”, data l’attuale mancanza di scuola universitarie di specializzazione post-lauream. La qualificazione di “esperta”, adeguatamente documentata nel curriculum professionale, deve essere conseguente ad esperienze professionali significative sotto il profilo della qualità e/o alla frequenza certificata di corsi e master qualificati, svolti ed organizzati da Enti pubblici con finalità di istruzione, di ricerca e di formazione.
Le informazioni consentite possono essere fornite tramite stampa, mezzi televisivi e radiofonici, reti telematiche, siti Internet, anche a diffusione internazionale, carta da lettere, rubriche professionali e telefoniche. Le informazioni debbono, dunque, essere fornite secondo correttezza e verità, dignità e decoro della professione, in osservanza degli obblighi di segretezza e riservatezza, e debbono corrispondere sempre ad un apprezzabile interesse di conoscenza dei lati dati da parte dei terzi.
In ragione degli anzidetti criteri di rispetto della dignità e decoro non è consentita la divulgazione di opuscoli, biglietti da visita a volantini a soggetti indeterminati mediante l’inserimento in cassette della posta o la distribuzione indiscriminata in luoghi pubblici; non è parimenti consentito l’utilizzo di manifesti o cartelloni pubblicitari, né il ricorso a visite o telefonate di presentazioni”.

Aldo