La prestazione occasionale non obbliga alla partita IVA e quindi alla fattura. Si emette quella che veniva chiamata "notula" o "nota di prestazione occasionale di lavoro". Recentemente la materia è stata regolamentata (in senso, credo, più permissivo) dall'art. 61, comma 2, del decreto attuativo della legge 30/2003: sono occasionali tutti i rapporti di lavoro con lo stesso committente che, nell'arco dell'anno solare, hanno una durata complessiva non superiore a 30 giorni e prevedono un compenso complessivo non superiore a 5.000 Euro. Il lavoratore occasionale presta, poi, la propria attività dietro pagamento di un corrispettivo assoggettato a ritenuta d'acconto del 20%: non c'è dunque evasione. Certo per chi svolge una professione con continuità non si tratta proprio della via maestra per riscuotere i propri emolumenti. Ma qui ci allacciamo, credo, al requisito precedente all'ultima legge e cioè al carattere di vera occasionalità che la prestazione deve rappresentare per essere lecita.


Alessandro Tomaselli
geologo
dottore di ricerca in geofisica
http://web.tiscali.it/Marguareis/Marguareis/