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Allora provo a risponderti. L'art. 94 del D.Lgs 112/98 in materia di definizione delle zone sismiche cita “ Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali” 2 a) “l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone” Di conseguenza è un compito che spetta alle regioni (art. 2 O.P.C.M. n. 3274) e l'Ordinanza del P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003 ne fissa i criteri generali e le norme tecniche e da 18 mesi per l'adeguamento. Come prima applicazione le regioni possono adottare la mappa prodotta nel 1998 dal Gruppo di lavoro istituito dalla Commissione Grandi Rischi del Dipartimento per la Protezione Civile, con l'accortezza di non procedere (nell'immediato) ad eventuali declassificazioni. I criteri si basano sulle valutazioni di ag (accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico) che dovranno essere eseguite in base a metodologie recenti e accettate a livello internazionale, con dati di base aggiornati (con particolare riferimento ai dati sulle sorgenti sismogenetiche, ai cataloghi dei terremoti, alle leggi di attenuazione del moto del suolo, ecc.); con procedure di elaborazione trasparenti e riproducibili, che evidenzino le assunzioni effettuate e le relative ragioni, poi dovranno essere rappresentate in termini di curve di livello con passo 0,025 g calcolate su di un numero sufficiente di punti (griglia non inferiore a 0.05°). Sulla base di tali valutazioni l'assegnazione di un territorio ad una delle zone potrà avvenire con tolleranza 0,025 g. L'insieme dei codici di calcolo e dei dati utilizzati dovrà essere reso pubblico in modo che sia possibile la riproduzione dell'intero processo. Le elaborazioni dovranno essere sottoposte a verifica secondo le procedure di revisione in uso nel sistema scientifico internazionale. Qualora siano disponibili differenti mappe di ag, prodotte nel rispetto dei criteri enunciati ai punti precedenti, queste dovranno essere messe a confronto e sottoposte a giudizio di esperti non coinvolti nella loro formulazione. Quindi la relazione geologica geotecnica dovrà rispettare le “Norme tecniche per il progetto sismico di opere di fondazione e di sostegno dei terreni” che penso tu abbia ben presente e (mi raccomando) le modifiche dell'Ordinanza 3316. Ora mi chiedo chi ti ha chiesto una relazione sismica? E cosa dovrebbe contenere? Non riesco a capire.
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