mmmmmmm,
in acustica esiste distinzione tra ambienti di vita e ambienti di lavoro. Questi ultimi hanno in genere livelli di soglia meno restrittivi perchè legati ad attività produttive e con esposizione limitata alle 40, o meno ore lavorative settimanali. Lo stesso documento che blizzard indica dell'APPA di Trento distingue, a proposito del punteggio individuale, l'esperienza legata al campo ambientale, assegnando un punteggio simbolico alle esperienze relative all'ambiente di lavoro:
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ATTIVITA’ NEL CAMPO ACUSTICO, NON RIENTRANTI TRA QUELLE DI ACUSTICA AMBIENTALE

Le attività svolte in campo acustico, non rientranti tra quelle di acustica ambientale, quali ad esempio le misurazioni previste dal D. lgs. 277/91, hanno valenza integrativa ai fini della valutazione dell’attività svolta.
Si assegna pertanto alle suddette attività effettuate nell’anno di interesse, un punteggio di 2, indipendentemente dalla frequenza del loro svolgimento.
Ancora: la legge quadro sull'inquinamento acustico, o L 447/95, a cui fa riferimento il corso per tecnici competenti, esordisce così:
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La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 117 della Costituzione.
tra le definizioni inoltre viene chiarito anche quanto segue:
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a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
Per concludere, i rilievi fonometrici in ambiente di lavoro sono regolati dal D.Lgs. 277/91, pertanto, a quanto mi risulta, l'iscrizione all'albo dei geologi è sufficiente per firmare il rapporto di valutazione al rumore; lo stesso decreto 277 indica quanto segue:
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La valutazione è programmata ed effettuata ad opportuni intervalli da personale competente, sotto la responsabilità del datore di lavoro.
Non meglio specificando i requisiti del personale competente (come ripeto, anche i medici eseguono le fonometrie).

In conclusione: Domenico, a quanto sembra non devi fare altro che estrarre il portafoglio e acquistare il tuo fonometro (a patto che i clienti esistano già). Ma se vuoi essere arcisicuro, dovresti interpellare le ASL regionali (competenti per l'igiene industriale), o anche tecnici che già eseguono fonometrie ex D.Lgs 277/91. Io non sono della tua Regione e non eseguo fonometrie.
smile cool smile


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)