Per chiarire meglio la cosa: un conto è la distanza dell'opera "pozzo" intesa come opera edilizia e quindi deve necessariamente rispettare quanto dettato dal C.C. art. 889 (distanza minima dai confini di proprietà di terzi pari a 2 metri) e salvo i regolamenti edilizi comunali, nel caso specifico pari a 5 metri; altra cosa è la distanza di interferenza fra pozzi, che ovviamente non può essere determinata a priori ma attentamente valutata onde non interferire e creare eventuali problemi con i vicini (soprattutto se proprietari di un pozzo preesistente.....)!
Blizzard (che ovviamente ha ragione!) forse ironizzava per altri motivi wink wink .
Ciao


"La libertà comincia dall'ironia." Victor Hugo, Leggenda dei secoli, 1859