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Gli articoli della legge che citi enunciano i requisiti tecnici e amministrativi delle aziende che si occupano del trattamento rifiuti, tra i documenti richieti per l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa c'è la relazione geologica. ok.. ma non conosco l'allegato C1 in riferimento agli articoli che citi... il cosiddetto decreto "Ronchi" al 2004 non lo aveva per cui se puoi aggiornare... La relazione geologica deve tendere a prescrivere eventuali interventi per tutelate la falda e la stabilità quindi comprendere geomorfologia per valutare eventuali rischi con l'attività e i processi del trattamento rifiuti; le caratteristiche dei rifiuti e i depositi temporanei e/0 lo stoccaggio provvisorio, ossia tutti i passaggi che il rifiuto dalla raccolta al suo trattamento o stoccaggio definitivo compresi tutti i prodotti o sottoprodotti derivanti dal ciclo di trattamento, devono essere considerati per adeguati interventi a tutela del sistema suolo/sottosuolo/falda; quindi indagine e studio idrogeologico nel caso di discariche vere e proprie esistono normative tecniche specifiche in base alla Categoria della discarica. I "bacini di contenimento" devono essere impermeabilizzati e isolare contaminazioni con il sottosuolo/falda e i rifiuti in deposito temporaneo non devono arrecare rischi alla salute pubblica (cattivi odori, problematiche di igiene, percolati).
saluti
Il vero coraggio è come un aquilone, il vento contrario lo fa salire più in alto
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