Non mi occupo più di questo argomento da troppi anni: l'Art. 1 della Legge 37/1994 modifica l'art. 942 del Codice Civile: "I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive per spostarsi sull'altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto".

Se il corso d'acqua non è demaniale, bisognerà ricorrere alle sentenze del tribunale amministrativo delle acque perchè credo di ricordare che ci sia un pronunciamento al riguardo.

gb