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Tra l'altro il giudice può assegnare un incarico di consulenza a chi crede, se di sua fiducia. Non vi è alcun obbligo di attingere dall'elenco dei periti. Questo anche per esperienza diretta, avendo svolto circa una decina di incarichi di consulenza per conto di PM, non essendomi mai iscritto all'elenco a cui fate riferimento. Addirittura per assurdo un giudice potrebbe, a discrezione, attribuire incarichi di consulenza a persone non iscritte agli albi professionali di competenza, senza che ciò sia di per sè invalidante della perizia stessa.
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