Quote:
stima del deflusso minimo vitale del corso d'acqua interessato
Il minimo deflusso vitale lo deve stabilire l'Autorità di Bacino territorialmente competente.
Infatti le istanze per nuove concessioni devono essere presentate sia all'Ufficio Istruttore (Provincia o Regione) che all'Autorità di Bacino (art. 7 R.D. 1775/'33 e ss. mm. e ii.), la quale entro 40 giorni (nel caso di piccole derivazioni) deve esprimere parere vincolante a riguardo della tutela della risorsa idrica, anche in assenza del Piano di Tutela delle Acque. In mancanza di tale parere il Ministero dell'Ambiente nomina un Commissario ad acta, cioè non esiste più il silenzio assenso.
La relazione deve solo dimostrare che il prelievo non intacca il M.D.V. stabilito dall'Aut. di Bac. con il Piano di Tutela delle Acque.....se adottato e quindi stabilito altrimenti l'Aut. di Bac. decide e.....non si sa con quali criteri......forse fidandosi della relazione.


Niuno però presagì prima dell’avvenimento quello, che dopo l’avvenimento di poter naturalmente presagire dicevano quasi tutti