Grazie alla legge Galli n. 36 del 1994 TUTTE le acque (superficiali e sotterranee ancorché non estratte dal sottosuolo) sono pubbliche, con l'esclusione di quelle piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne.
Giuridicamente lo sono diventate con il D.P.R. 18/02/1999 n° 238 dal 10/08/1999.
Prima lo erano solo le acque superficiali e di subalveo iscritte negli elenchi pubblicati dall'ex. Ministero dei LL.PP.. Tali elenchi spesso è difficile reperirli.
Di conseguenza chi derivava, per uso non domestico, acqua da un pozzo la cui falda non era di subalveo di un corso d'acqua appartenente ad uno di quegli elenchi, in data antecedente al 10 agosto 1999, per cui non era allora prevista concessione, con la denuncia può ora regolarizarsi in via preferenziale. Gli altri in sanatoria.


Niuno però presagì prima dell’avvenimento quello, che dopo l’avvenimento di poter naturalmente presagire dicevano quasi tutti