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Prestazioni Occasionali La definizione e la norma L'art. 61 del D. Lgs. 276/2003 e l'art. 4 della legge n. 30 hanno, per la prima volta, dato una definizione legale delle prestazioni occasionali di lavoro autonomo. Si debbono intendere quali prestazioni occasionali i rapporti di durata complessiva non superiore, nell'anno solare, a trenta giorni con lo stesso committente; il compenso complessivo annuo che il prestatore percepisce dallo stesso committente non deve superare i 5.000 Euro. La definizione del lavoratore occasionale viene ribadita anche nella Circolare 6 luglio 2004, n. 103. Caratteristiche I vincoli La prestazione occasionale è un tipo di collaborazione non subordinata per lavori meramente saltuari. Proprio per la sua "limitata portata", la prestazione occasionale si distingue da quella di tipo accessorio, resa da particolari categorie di soggetti, e dall'attività di lavoro autonomo vero e proprio, mancando un coordinamento ed una continuità nelle prestazioni. Per questo motivo, la collaborazione occasionale non è soggetta all'obbligo contributivo presso la gestione separata INPS. Nell'ipotesi in cui la collaborazione occasionale perda i suoi requisiti (svolgimento dell'attività per periodi non superiori a 30 giorni per anno solare e compenso non superiore a € 5.000 per anno solare per ciascun committente), troveranno applicazione o il lavoro a progetto (se c'è l'elemento della coordinazione) oppure il lavoro autonomo (per più prestazioni abituali). In questi casi ci sarà l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS e il pagamento dei relativi contributi. Soggetti esclusi L'art. 61 del D. Lgs. esclude da questo tipo di rapporto di lavoro i seguenti soggetti:
* i professionisti intellettuali, con iscrizione ad apposito albo; * coloro che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con associazioni o società sportive associate a federazioni nazionali o ad enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI; * i dipendenti di pubbliche amministrazioni; * i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società; * i partecipanti a collegi e commissioni.
E' esattamente così, non puoi farle in quanto iscritta ad un albo professionale....tuttavia siamo in italia dove tutto è lecito e/o permesso e/o derogabile.....parlane al commercialista...che è meglio Ciao
"La libertà comincia dall'ironia." Victor Hugo, Leggenda dei secoli, 1859
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