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secondo la legge vigente TUTTE le Pubbliche Amministrazioni (e quindi anche i Comuni) sono obbligate non solo a stilare tali liste ma anche ad aggiornarle con una certa periodicità (non da calende greche) ; dovrebbero inoltre anche pubblicare gli affidamenti fatti così come disposto dall' art.53, comma 14, ultimo capoverso, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n.165 14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresi' tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.siccome il dispositivo normativo sopra riportato obbligava la comunicazione solo al Dipartimento della Funzione Pubblica, il Legislatore Italiano ha successivamente disposto con l'art. 1, comma 593 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 che: 593. Fermo restando quanto previsto al comma 466, per gli amministratori delle societa' partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato, la retribuzione dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dei consulenti, dei membri di commissioni e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da societa' a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa, non puo' superare quella del primo presidente della Corte di cassazione. Nessun atto comportante spesa ai sensi del precedente periodo puo' ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonche' comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.Adesso ci vorrebbe l'intervento di GEOALFO che mi dice che in Calabria viene fatto.....soprattutto relativamente alla pubblicazione degli esiti IL GEOLOGO Alessandro Cascone
Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale niente lui" (Ezra Pound)
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