cerchiamo di fare un po' di chiarezza....
cos'è il subbappalto ?PREMESSAper capire cos'è un subbappalto bisogna prima capire cos'è un'appalto;
L'art. 1655 del Codice Civile definisce
appalto il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaroIl
subbappalto invece "
è un contratto derivato (o subcontratto) in quanto con esso l'appaltatore incarica un terzo (subbappaltatore) di eseguire, in tutto o in parte, l'opera o il servizio che egli ha assunto. [...] (Cass. 18/06/75 n. 2429).
Tale disposto normativo è stato ulteriormente definito dal
Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n.163 "
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che all'art. 118, comma 11 dispone che "
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidareI FATTIIl
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "
Norme in materia ambientale", all'art. 242, comma 3 dispone che "
Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all’Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto.[...]CONSIDERAZIONIIl Piano di caratterizzazione con la vecchia normativa, ex DM 471/99, descriveva
dettagliatamente il sito e tutte le attività che si sono svolte o che ancora si svolgono; individua le correlazioni tra le attività svolte e tipo, localizzazione ed estensione della possibile contaminazione; descrive le caratteristiche delle componenti ambientali sia all'interno del sito che nell'area da questo influenzata; descrive le condizioni necessarie alla protezione ambientale e alla tutela della salute pubblica; presenta un piano delle indagini da attuare per definire tipo, grado ed estensione dell'inquinamento. Si articola nelle seguenti sezioni:
l. Raccolta e sistematizzazione dei dati esistenti
2. Caratterizzazione del sito e formulazione preliminare del Modello Concettuale
3. Piano di investigazione iniziale Con la nuova normativa (D. lgs. 152/06) sono cambiate alcune cose ma nella sostanza la "caratterizzazione teorica" iniziale del sito è rimasta immutata.
Per tale caratterizzazione iniziale si utilizzano dati di bibliografia o di lavori pregressi, anche non propri.
Ed è proprio in quest'ottica che vengono richiamate le relazioni geologiche di cui parlava dalicon, per cui non si fa nessun elaborato progettuale ex novo e pertanto viene a mancare il presupposto del subbappalto: il lavoro o il servizio che l'Appaltatore ha assunto (vedi l'art. 1655 del Cod. Civ. sopra richiamato)!!
IN SINTESInel caso di dalicon il lavoro del geologo è considerato una consulenza e non un servizio/lavoro
CONCLUSIONIDalicon potrà tranquillamente redigere una vera e propria Relazione geologica o idrogeologica, firmarla, timbrarla, consegnarla all'ing che la utilizzera come meglio vorrà richiamandone ovviamente la fonte (sarebbe un fesso se non lo facesse) , il tutto senza incorrere ASSOLUTAMENTE nel reato di subbappalto vietato ai sensi dell'art. 91 del D. lgs. 163/06 come richiamato da GEOALFO
NOTAlo stesso geologo ovviamente, se fosse stato più devoto

, avrebbe tranquillamente potuto fare lui l'intera caratterizzazione ambientale tranne l'eventuale e successivo progetto di bonifica.
IL GEOLOGO Alessandro Cascone