La cifra delle sanzioni coincide, si tratta, con qualche arrotondamento, della metà dei contributi soggettivi minimi relativi all'anno contestato.
Gianfranco, devo ancora controllare le tue informazioni, tra schede e moduli ci sto capendo ben poco, quali sono le modalità sanzionatorie da loro stessi promulgate?
Altro aspetto interessante: art. 10, comma 6 del regolamento: Le comunicazioni devono essere redatte obbligatoriamente avvalendosi dei moduli predisposti dall'ente, che li mette tempestivamente a disposizione
orbene, siamo sicuri che c'è stata questa tempestività?
La mancata tempestività può ben essere stato motivo di dimenticanza e successivo ritardo.
L'epap non è in grado di dimostrare se è stato tempestivo: mi hanno infatti allegato alla comunicazione di sanzione il nuovo modello 2 (con l'indirizzo di via del tritone) e non il vecchio (con l'indirizzo di via barberini).
Potrebbero forse dimostrare tempestività solo e quando il modulo è stato reso scaricabile dal sito.
A chi spetta l'onere della prova per la mancata tempestività? a me no di certo, l'ente ci fa sborsare decine di euro per raccomandate, ma ci invia tutto per posta semplice; in questo modo non può dimostrare che è stato tempestivo. In questi casi l'ente è stato inadempiente al regolamento, e non l'assicurato.
Mi chiedo cosa farebbe il giudice di pace in tali circostanze, probabilmente decidererebbe sull'ennesimo caso di sopruso da parte dell'avido ente verso l'inerme consumatore. I miei soldi non li vedranno, sicuramente non a breve termine.