Cari amici, l'obbligo dell'iscrizione all'Epap insorge allorquando un Geologo produce un reddito da attività di libero professionista. Non ci sono deroghe o eccezioni, qualunque sia la posizione del professionista nei confronti della sua eventuale e concomitante iscrizione ad altri Enti pensionistici (a partire propeio dall'INPS). Quindi resta escluso solo chi non esercita attività di libero professionista. Il Docente che esercita (autorizzato...) deve essere iscritto esattamente come ogni altro libero professionista... Il Pubblico dipendente (autorizzato...) deve essere in regola obbligatoriamente con l'Epap. Non ci sono eccezioni.
Tutti gli iscritti devono all'Ente:
- il contributo soggettivo versato nella misura del 10% del reddito annuo calcolato nei modi descritti nel regolamento (al quale vi rimando);
- il contributo integrativo nella misura del 2% ivato (se il professionista ha una partita IVA) e fatto pagare dal cliente per il successivo versamento alla Cassa;
- il contributo di maternità e solidarietà determinato nel modo descritto in regolamneto (al quale ancora vi rimando).

La misura del soggettivo è ridotta la minimo allorquando il reddito prodotto non comporti un versamento superiore alle lire 800.000 rivalutate e convertite in euro, a partire dal 1996 su base ISTAT.

Chiunque eserciti l'attività di libero professioni è tenuto all'obbligo dell'iscrizione alla cassa ed è obbligatoriamente tenuto al versamento dei contributi predetti. NON CI SONO ECCEZIONI.

L'iscrizione all'Epap non dipende dal possesso di una partita IVA, dipende dall'aver prodotto un reddito, anche minimo, dall'esercizio della professione di geologo.

Se il geologo iscritto attivo (cioè che è tenuto al versamento e, quindi, ha aperta una posizione in Epap), decide di non effettuare più la libera attività è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ente che ne stralcerà la posizione di soggetto obbligato al versamento, fermi restando i diritti acquisitio dall'iscritto per quanto versato fino a quel momento. In tale posizione non si viene cancellati dalla Cassa ma si diviene "iscritti passivi" e, cioè, iscritti con maturato di diritto senza obbligo di contribuzione. L'iscritto passivo conserva, fra l'altro, il diritto al voto. Chiunque cessi l'attività può, in ogni caso, comunicarna all'Ente la ripresa, ovviamente rientrando negli obblighi contributivi.

MI AUGURO DI AVERE CONTRIBUITO ALLA CHIAREZZA. BUON LAVORO A TUTTI. LUCIO GIRARDI

Nella nuova ipotesi di regolamento (attualmente al vaglio dei Ministeri vigilanti) l'ultrasessantacinquenne potrà essere escluso dal versamento del soggettivo (quindi non dell'integrativo) su sua richiesta allorquando abbia acquisito il diritto alla riscossione della pensione EPAP.

I contributi eventualmente versati attraverso altre forme previdenziali possono essere totalizzati con quelli Epap. Per essi è prevista anche la ricongiunzione.

Spero di aver contribuito alla chiarezza dell'argomento