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I dieci metri (minimo), stabiliti dal Regio Decreto n. 523 (art. 96 let. f), come i 4 mt, dall'unghia dell'argine hanno un preciso scopo cioè quello di non compromettere la funzionalità dell'opera (scavi o costruzioni a meno di 10 mt) o il passaggio (tramite recinzioni, coltivazioni ecc., meno di 4 mt) per l'ispezione. A più di 10 mt comunque va richiesto un parere idraulico dell'Autorità competente, ricordo che al Magispo alcuni ing. o Ufficiali Idraulici utilizzavano tale criterio: partendo da un metro di franco (max piena di progetto) dalla sommità arginale si tracciava una linea ipotetica di saturazione verso campagna (con pendenza 1:6 argine Po, 1:5 argini degli affluenti) che non doveva intercettare la profondità dello scavo. Il problema come hai potuto notare è relativo al rischio di sifonamento (generato da uno scavo o dallo scavo per costruzione) a questo punto si dovrebbero trovare situazioni in cui la sponda naturale funge da argine e valutare se lo scavo può sifonarla per poter assimilare la situazione a quanto previsto dal il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”. Forse è il caso che si consideri come "rispetto" il rischio idraulico previsto dal PAI, poiché a meno di 10 mt penso (a meno che il fiume non sia incassato notevolmente nelle proprie sponde) si dovrebbe essere in una zona ad elevato rischio (R4) con tr tra i 50 e 100 anni, oltre logicamente ad accertarsi che non si è in vincolo paesaggistico.
Ciao Alessandro (ex Ufficile Idraulico)
P.S. se qualcuno trova un parere o sentenza del Consiglio di Stato in merito sono curioso di leggerla (non si sa mai siamo in Italia!!).
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