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NO, non ho niente da argomentare contro il regio decreto. Il fatto è che nell'articolo 96 si parla di distanza di rispetto di 10m dalle sponde degli argini, che è noto sono strutture artificiali in rilevato, mentre secondo il servizio OOPP della Regione Piemonte tale vincolo è da estendersi anche alle sponde naturali di tutti i corsi d'acqua minori (rii con alvei di 0,5; 1m) con conseguenze tragiche nella gestione di un PRG. OOPP sostiene che c'è una sentenza del consiglio di stato che accomuna le definizioni proprio in merito alla applicazione di tale articolo. *scrivo perchè non ne sono assolutamente convinto*
So però che esiste una legge del 1999 che impone tale vincolo rimandandone la regolamentazione alle regioni (la mia non l'ha fatto).
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