Meglio porre un quesito per iscritto in cui si chiede se esiste una sentenza o parere del Consiglio di Stato in merito, così per forza dovranno citarla, o semplicemente chiedere se l'art. 96 del Regio Decreto è estensibile alle sponde dei fiumi e torrenti e in base a quale criterio. Su quali specchi potranno arrampicarsi, il R.D. è nato per la TUTELA DELLE OPERE IDRAULICHE DI DIVERSA CATEGORIA (possono essere argini, pennelli, traverse fluviali, soglie, difese radenti ecc.). E' quindi valido per opere antropiche.
A questo punto si potrebbe estendere anche alle scarpate dei terrazzi fluviali no?
Invece il discorso è diverso nel caso in cui si tratti di una normativa (regionale) a parte.

Qual'è la legge del 1999 che impone tale vincolo rimandandone la regolamentazione alle regioni?

Alessandro