X MCCOY:

L'art. 96 let. f) "....distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località , ed in mancanza di tali discipline.......mt 10 ecc"

X PAOLO MERLO:

E' vero nell'art. 146 del D.Lgs. 490/99 dove sono aree soggette a tutela , invece il R.D. parla di lavori ed atti vietati in modo assoluto (in alcuni casi si entra nel codice penale), poi pensate che a volte nei corsi d'acqua un po' grandi (il R.D. si riferisce a tutte le acque pubbliche) tra sponda e argine ci può essere anche qualche chilometro di distanza (golena).

Il problema posto da Massimo invece secondo me si riduce all'interpretazione personale (molto personale) di qualche tecnico della Regione Piemonte, non supportata da normativa regionale (o vigente locale) o nazionale.
Aaaaahhhh la burocrazia!