Ecco il testo dell'articolo della finanziaria
Art. 26

(Disposizioni in materia di protezione civile)

I. Al fine di garantire adeguati. tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distratti da calamità naturali, rientranti nelle tipologie di cui alla lettera b) del presente comma, con regolamento, emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri delle attività. produttive e dell'economia e delle finanze, _sentiti la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, sono dettate disposizioni dirette a prevedere l'introduzione di un regime assicurativo rispondente ai predetti obiettivi e a definrne le forme, le condizioni e le modalità di attuazione, sulla base dei seguenti criteri:

a. estensione obbligatoria della copertura assicurativa del rischio calamità naturali nelle nuove polizze che garantiscono i fabbricati privati destinati ad uso abitativo contro l'incendio, nonché graduale estensione dell'obbligo assicurativo del medesimo rischio alle polizze incendio già in atto, con esclusione dei fabbricati abusivi;

b. copertura dei rischi derivanti dalle seguenti tipologie di calamità naturali: terremoti, . maremoti, frane, alluvioni, inondazioni, fenomeni vulcanici;

C. copertura dei danni che presentino le caratteristiche di catastrofalità stabilite per ciascuna delle tipologie di cui alla lettera b) dal Dipartimento della protezione civile sulla base delle proposte formulate dalla Commissione nazionale dei grandi rischi;

d.correlazione dei premi assicurativi anche agli indici di rischio delle diverse aree del territorio nei diversi settori;

e) definizione dei parametri cui far riferimento per la determinazione del valore di ricostruzione a nuovo degli immobili da assicurare, sulla base di metodologie di calcolo elaborate da organismi specializzati e già in uso per l'assicurazione di rischi relativi agli immobili;

f) previsione di franchigie e limiti di indennizzo;

g) esclusione dell'intervento statale per danni subiti da fabbricati non assicurati, appartenenti a persone giuridiche private, ovvero a persone fisiche con reddito ai fini IRPEF superiore a soglie da determinare allo scopo;

h) definizione delle modalità per la coriassicurazione del rischi, prevedendo, in via transitoria, in ragione della particolare rilevanza degli interessi nazionali coinvolti e della innovatività della disciplina, nonché in considerazione della peculiare natura dei rischi, la costituzione di un unico consorzio coriassicurativo tra le compagnie di assicurazione nel quale confluiscano i premi raccolti dagli assicuratori aderenti al consorzio e riferiti ai rischi di cui alla presente disposizione;

i) previsione delle modalità di intervento del consorzio riassicurativo;

l) previsione delle modalità di intervento dello Stato a garanzia delle attività consorzio riassicurativo;

m) incentivazioni di natura fiscale nel rispetto del principio dell'invarianza del gettito;

n) previsione di un regime applicativo transitorio.

2 . Per i fini di cui al comma 1, lettera 1, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2005 per

l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo di garanzia.

Visto che per entrare in vigore bisogna aspettare l'emanazione del regolamento attuativo, entro 180 giorni dall'approvazione della legge, possiamo confidare nella celerità della burocrazia ministeriale......


Sabato D'Elia