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Ciao,
siccome il bacino serve per lavoro, si può definire luogo di lavoro, per cui ricade nel D.lgs 626/94 sulla sicurezza che a sua volta riprende (in parte) il decreto del 1955. Ti allego il capitolo relativo alle aperture nel suolo (cosa applicabile anche un laghetto artificiale)
DECRETO LEGISLATIVO del 27 aprile 1955, n. 547 IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
Art. 10. Aperture nel suolo e nelle pareti Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi o degli ambienti di lavoro o di passaggio, comprese le fosse ed i pozzi, devono essere provviste di solide coperture o di parapetti normali, atti ad impedire la caduta di persone. Quando dette misure non siano attuabili, le aperture devono essere munite di apposite segnalazioni di pericolo. .....omissis............
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