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Originariamente inviato da Fossanobasso: A parte la correzione, volevo evidenziare un'altra cosa a proposito del comma 1e Se lo scopo della revisione è quello di evitare che vengano ricollocati terreni provenienti da siti in bonifica spero solo che il termine "non contaminato" non includa anche i siti oggetto di analisi di rischio, che risultano non contaminati (ai sensi della definizione posta all'art.240, comma 1f), in quanto sono state definite delle CSR. Forse la frase della revisione "...e...sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V...ecc" dovrebbe porci al riparo da ulteriori danni ambientali.Non so se mi sono espresso in maniera comprensibile?!?!? Che ne pensate a riguardo? purtroppo la tua speranza è stata vanificata recentemente: TAR Lombardia sentenza 10 luglio 2007, n. 5355 Il terreno può essere qualificato "contaminato" solo se sia stata superata la soglia CSR mentre se risulta superata quella CSC (coincidente con i valori limite prima previsti dall'allegato 1, DM 471/99) l'area è definita "potenzialmente contaminata" e può quindi fruire, ai sensi dell'art. 240, lettera f) D.lgs. 152/06, del trattamento riservato ai terreni non contaminati
Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale niente lui" (Ezra Pound)
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