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Per curiosità, prendete il nuovo schema di decreto correttivo e guardate l'articolo 186 (Terre e rocce da scavo) comma 1e. Fantastico...
Questa svista un pò ridicola non dovrebbe creare problemi, si capisce. Ancora meglio se viene corretta prima di pubblicare la versione definitiva.

Cosa più interessante e complessa è l'art. 186 comma 3: Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell’ambito della realizzazione di opere
o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di
inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell’eventuale
deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e
verificati nell’ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le
modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA). Le quantità oltre le quali l’utilizzo delle
terre e rocce da scavo deve formare oggetto di apposito progetto esecutivo sono fissate con il
decreto di cui al comma 6, che ne definisce anche i contenuti, atti a dimostrare che il materiale
da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d’uso del medesimo, nonché la
compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione. Tale progetto è approvato
dall’autorità amministrativa competente.


Ed anche il comma 4: "Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti
né a VIA né a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di
cui al comma 1, nonché i tempi dell’eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono
superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell’opera, sottoscritto dal
progettista."


Sembra quindi che i progettisti debbano farsi carico di questi oneri di carattere ambientale. Credo che la cosa non sia di semplice realizzazione e creerà qualche problemino...

Mi dite la Vs. opinione a riguardo?

Saluti

Alessandro

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OTTIMA CORREZIONE !!

questo in pratica si traduce in lavoro per i geologi poichè la caratterizzazione delle terre e rocce è pane per i geologi

Bisogna però fare attenzione alle disposizioni normative sull'argomento emanate dalle regioni. Consiglio di visionare in particolare modo quelle della Regione Liguria (OTTIME* !!)


* sia da un punto di vista ambientale che di opportunità di lavoro per i geologi


Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale niente lui"
(Ezra Pound)
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Anche secondo me è una buona correzione, perlomeno per i procedimenti amministrativi tipo DIA e Permessi a Costruire dovranno essere dichiarati i quantitativi di terra scavata nonchè le destinazioni, e non potranno essere rilasciati permessi prima che siano definite le destinazioni.
Sono d'accordo con alessandro per quanto riguarda i geologi, si aprirà sicuramente un'altra fetta di mercato, anche se molti altri tecnici si improvviseranno esperti in campionamento.
Secondo me questa correzione farà anche aprire gli occhio alle amministrazioni comunali che inizieranno a chiedersi quale tipo di attività era presente sul sito prima di rilasciare un'autorizzazione senza verifica ambientale e quindi....altro lavoro per i geologi.

Ciao

Massimo


Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace.
(Tacito, Agricola, 30).
[Linked Image from danasoft.com]
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A parte la correzione, volevo evidenziare un'altra cosa a proposito del comma 1e
Se lo scopo della revisione è quello di evitare che vengano ricollocati terreni provenienti da siti in bonifica spero solo che il termine "non contaminato" non includa anche i siti oggetto di analisi di rischio, che risultano non contaminati (ai sensi della definizione posta all'art.240, comma 1f), in quanto sono state definite delle CSR. Forse la frase della revisione "...e...sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V...ecc" dovrebbe porci al riparo da ulteriori danni ambientali.Non so se mi sono espresso in maniera comprensibile?!?!?
Che ne pensate a riguardo?

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Originariamente inviato da Fossanobasso:
A parte la correzione, volevo evidenziare un'altra cosa a proposito del comma 1e
Se lo scopo della revisione è quello di evitare che vengano ricollocati terreni provenienti da siti in bonifica spero solo che il termine "non contaminato" non includa anche i siti oggetto di analisi di rischio, che risultano non contaminati (ai sensi della definizione posta all'art.240, comma 1f), in quanto sono state definite delle CSR. Forse la frase della revisione "...e...sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V...ecc" dovrebbe porci al riparo da ulteriori danni ambientali.Non so se mi sono espresso in maniera comprensibile?!?!?
Che ne pensate a riguardo?
purtroppo la tua speranza è stata vanificata recentemente:

TAR Lombardia sentenza 10 luglio 2007, n. 5355

Il terreno può essere qualificato "contaminato" solo se sia stata superata la soglia CSR mentre se risulta superata quella CSC (coincidente con i valori limite prima previsti dall'allegato 1, DM 471/99) l'area è definita "potenzialmente contaminata" e può quindi fruire, ai sensi dell'art. 240, lettera f) D.lgs. 152/06, del trattamento riservato ai terreni non contaminati


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scusate, dove avete scaricato il testo? i siti ufficiali che ho consultato riportano ancora il vecchio schema...

grazie
ciao

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trovato.... per chi fosse interessato
home page del sito
http://www.tuttoambiente.it/index.php

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in alternativa il testo si trova anche su www.lexambiente.com
Da quello che so .... il nuovo testo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e non ancora pubblicato. Pertanto le modifiche non sono ancora in vigore. Fatemi sapere le le mie informazioni non sono corrette. Grazie


Altea
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Esatto le modifiche non sono ancora in vigore

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Tornando al discorso CSC e CSR di Cascone e Fossanobasso, a parte la sentenza che è giustissima se restiamo nell'ambito del medesimo sito, mi pare ovvio che un terreno che abbia una certa concentrazione, superiore alle CSC ma inferiore alle CSR (che chiaramente sono tipiche di quel determinato sito) è considerato "non contaminato" nel sito di origine ma se viene ricollocato in un altro sito il discorso può cambiare.
Se fossi un funzionario della Provincia o dell'ARPA, la vedrei così:
- se il terreno è conforme alle CSC per una certa destinazione d'uso può essere ricollocato in qualsiasi sito con analoga destinazione d'uso.
- se il terreno è conforme alle CSR per un certo sito può essere che non lo sia per le CSR di un altro sito e quindi per ricollocarlo occorrerebbe fare un'altra analisi di rischio riguardante il sito di destinazione.

Troppo avanti? Non so, vedremo.

Saluti

Alessandro

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