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estratto dal DM 186/06 45) e' aggiunto il seguente punto 7.31-bis: «7.31-bis Tipologia: terre e rocce di scavo [170504]. 7.31-bis.1 Provenienza: attivita' di scavo. 7.31-bis.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica. 7.31-bis.3 Attivita' di recupero: a) industria della ceramica e dei laterizi [R5]; b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero e' subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10]; c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero e' subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].
Allegato 3 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL TEST DI CESSIONE Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice A alla norma UNI 10802, secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2. Solo nei casi in cui il campione da analizzare presenti una granulometria molto fine, si deve utilizzare, senza procedere alla fase di sedimentazione naturale, una ultracentrifuga (20000 G) per almeno 10 minuti. Solo dopo tale fase si potra' procedere alla successiva fase di filtrazione secondo quanto riportato al punto 5.2.2 della norma UNI EN 12457-2. I risultati delle determinazioni analitiche devono essere confrontati con i valori limite della seguente tabella: (omissis)se vai a vedere l'Appendice A della UNI 10802 "Prove di eluizione per rifiuti granulari" ti rimanda al capo A.2 all'appendice B della stessa norma 10802 : Ai fini della presente appendice si applicano la UNI EN 13370 e la UNI EN 12505in realtà per il recupero non è proprio in acqua....
Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale niente lui" (Ezra Pound)
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