estratto dal DM 186/06


45) e' aggiunto il seguente punto 7.31-bis:
«7.31-bis Tipologia: terre e rocce di scavo [170504].
7.31-bis.1 Provenienza: attivita' di scavo.
7.31-bis.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte vario
costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia,
trovanti, anche di origine antropica.
7.31-bis.3 Attivita' di recupero:
a) industria della ceramica e dei laterizi [R5];
b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero e' subordinato
all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il
metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];
c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero e'
subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale
secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].


Allegato 3
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL TEST DI CESSIONE
Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice A
alla norma UNI 10802, secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN
12457-2. Solo nei casi in cui il campione da analizzare presenti una
granulometria molto fine, si deve utilizzare, senza procedere alla
fase di sedimentazione naturale, una ultracentrifuga (20000 G) per
almeno 10 minuti. Solo dopo tale fase si potra' procedere alla
successiva fase di filtrazione secondo quanto riportato al punto
5.2.2 della norma UNI EN 12457-2. I risultati delle determinazioni
analitiche devono essere confrontati con i valori limite della
seguente tabella: (omissis)


se vai a vedere l'Appendice A della UNI 10802 "Prove di eluizione per rifiuti granulari" ti rimanda al capo A.2 all'appendice B della stessa norma 10802 :
Ai fini della presente appendice si applicano la UNI EN 13370 e la UNI EN 12505

in realtà per il recupero non è proprio in acqua....


Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale niente lui"
(Ezra Pound)