??? si! parte IV capo V titolo V .
A ho capito.. Cascone
-C'è una procedura semplificata per chi deve gestire rifiuti (ricordo che per le attività di raccolta commercio smaltimento recupero etc.occorre una autorizzazione e iscrizione albo)ed è indicata dagli articoli che hai citato
-C'è una procedura semplificata per chi deve fare bonifica dei siti, l'art 249 e allegato è per le bonifiche.
Nella parte IV -NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI- IL LEGISLATORE unifica due settori precedentemente separati, uno partiva dal vecchio (e tanto studiato dai vari professionisti) Decreto "Ronchi" D.Lgs 22/97 e l'altro dalla serie di normative indicanti luoghi e procedure di bonifica.
La collega probabilmente ha a che fare sia con un intervento di bonifica che di smaltimento di rifiuti. Il problema dov'è?? sta nel fatto che si parla di cisterna interrata genericamente ma non si dice di che natura era il "contenuto" . Ora Brendla, se per esempio era acqua.. c'è un discorso di smaltimento solo della cisterna (di che natura è non sarà mica eternit..) ma se era olio combustibile (forse gasolio, btz? )allora per cisterne contenenti carburanti è prevista la bonifica del sito (il volume contaminato deve essere -dopo analisi chimica- smaltito con l'idoneo codice cer). Se si tratta per esempio di un vecchio impianto da dismettere di carburanti non so.. una vecchia stazione dell'AGIP, o una centrale termica, per applicare la semplificata occorre fare le analisi previste e vedere se i limiti rientrano, altrimenti si fa tutto l'iter previsto. Ma Blendla è inutile porre domande se non si centra il problema, quindi:
A) tipo di cisterna
b)tipo di contenuto
c)descrizione area
d)i rifiuti di cui fai cenno di che natura sono o cosa intendi per tali? secondo il tipo di rifiuto (speciale? urbano? pericoloso? non pericoloso? c'è una strada diversa.
ciao


Il vero coraggio è come un aquilone, il vento contrario lo fa salire più in alto