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#50235 28/09/2007 11:00
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brendla Offline OP
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dove posso trovare normative riguardanti la rimozione delle cisterne interrate

#50236 28/09/2007 13:56
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c'era il 246/99, ma è stato abrogato e non è mai stato sostituito, almeno da quello che so.
Secondo me se devi rimuovere delle cisterne interrate devi preoccuparti del loro contenuto e di eventuali perdite, per cui credo dovresti prevedere, dopo la rimozione, una caratterizzazione del sito secondo il titolo V della parte quarta del 152/06.
Se le cisterne contenevano roba pericolosa bisogna anche caratterizzarle e capire come smaltirle o recuperarle correttamente.

#50237 30/09/2007 14:52
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Ciao Brendla,
in futuro non fare due post uguali, altrimenti non sappiamo a quale rispondere.........!!

Ma ora veniamo a noi. Non c'e' una normativa specifica sulle cisterne interrate; un tempo c'era il DM 246/99, applicativo del D.Lgs 22/97, ma successivamente è stato annullato dalla Corte Costituzionale.
Per capire come comportarsi credo sia opportuno fare un po di cronistoria (considerando anche la normativa della Regione Toscana).

Il tema delle bonifiche è stato affrontato nel corso degli anni seguendo,in principio, la legge 441/87, ai sensi della quale veniva imposto alle Regioni di redigere i piani di bonifica delle aree contaminate (censimenti ed anagrafe).

Successivamente, con il decreto ministeriale del 16 maggio 1989, furono stabiliti i criteri per una corretta redazione dei censimenti e delle anagrafi dei siti che necessitavano di una bonifica (tutte le attività potenzialmente inquinanti o che utilizzavano sostanze inquinanti, e quindi anche cisterne di gasolio e olio combustibile).

Nel 1997 con il decreto Ronchi (D.Lgs 22/97), in particolare l’art.17 (con il decreto attuativo DM 471/99), si affrontò in modo più organico il problema della gestione e degli interventi da effettuarsi sui siti da bonificare. Tale normativa è intesa a livello nazionale; in seguito tutte le Regioni, specie la Toscana, si sono adeguate varando leggi e regolamenti regionali.

La L.R. 25/98 ha delegato le Province per l’espressione dei pareri per i progetti di competenza comunale e per l’approvazione dei progetti di bonifica che riguardano il territorio di più Comuni; ha infine introdotto un nuovo livello di programmazione più specifico,che deve essere attuato dalle Province attraverso appunto il Piano Provinciale.

L’ultimo regolamento regionale risale al 2004 (il DPGR 14R/2004) . Relativamente ai cambiamenti di destinazione d'uso (da Industriale - Commerciale a Residenziale), leggendo l’art. 63, per la Provincia di Firenze, è chiaro che la Regione richiede di fatto un Piano di caratterizzazione.

/Art. 63 del DPGR n°14 25 febbraio 2004/
“Particolari disposizioni di salvaguardia per le aree oggetto di censimento.
1. I proponenti di interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della l.r. 25/1998, in base al disposto di cui al punto 4.6 del piano regionale, sono tenuti ad effettuare le verifiche atte a comprovare le condizioni di integrità ambientale dei siti in questione.
2. Ai fini di cui al comma 1, il soggetto interessato è tenuto a presentare all’ente competente all’approvazione del progetto di trasformazione o recupero, ed unitamente ad esso, un apposito piano di investigazione, redatto in conformità con quanto disposto dall’articolo 48 del presente regolamento, atto ad accertare che l’area interessata non sia compresa nell’ambito di applicazione dell’articolo 17 del d.lgs. 22/1997.”


Da considerare che:
1)la Regione Toscana non ha effettuato il censimento delle aree da bonificare correttamente (rispetto a quanto richiesto dal DM 16/5/1989).

2) l'art. 63 del DPGR 14/R/2004 richiama la L.R.25/1988

3) La L.R 25/1988 richiama il D.M. 16/5/1989 e la L. 441/87

4) Il D. Lgs 152/2006 non ha abrogato ne il D.M. 16/5/1989 ne la L. 441/87

5) N.B. Chi ha rilasciato la concessione comunale risponde di concorso nel fatto in ipotesi illecito, di reato di omissione di atti d’ufficio o di abuso d’ufficio. In linea di principio chi propone l’attività di recupero, se ha l’obbligo della prova contraria, non può nascondersi dietro la concessione edilizia (Prof. Avv. Gianni Giampietro). Detto in parole povere in caso di concessione edilizia rilasciata senza verifica ambientale, il Comune può bloccare i lavori in qualsiasi momento ed il TAR gli ha dato sempre ragione.


Tutto questo per dire che relativamente alle cisterne, dovevano essere oggetto di censimento e quindi e fa fede solo la normativa attuale in materia di rifiuti e bonifiche che è il D.Lgs. 152/2006.

In particolare:
1) Le cisterne, se non devono essere riutilizzate, sono rifiuti e come tali devono essere smaltiti. Non possono essere lasciate interrate ne possono essere riempite (sarebbero un rifiuto interrato !!!).

2) Le cisterne sono potenziali fonti di contaminazione pertanto la normativa imporrebbe di fare sempre una verifica di fondo scavo e dei cigli di scavo

La procedure di solito è questa:
1) Comunicazione ai sensi dell’art. 304 e 249 ed allegato 3 e 4 Titolo V alla parte IV al D.Lgs 152/2006 a Comune, Arpat e Provincia (in teoria anche alla Regione) di potenziale superamento delle CSC (su aree fino a 1000mq)
2) Bonifica della cisterna da parte di ditta autorizzata (NB non basta lo svuotamento, richiedi sempre il certificato Gas-free)
3) Rimozione e smaltimento della cisterna (una volta bonificata puoi smaltirla con CER 17.04.05 Ferro - Controlla sempre le autorizzazioni al trasporto ed allo smaltimento!!)
4) Eventuale pulizia del fondo scavo e dei cigli di scavo (possibile solo per la comunicazione ai sensi dell’art. 249 - infatti tale pulizia in provincia di Firenze viene identificata come intervento di bonifica )
5) Prelievo dei campioni di fondo scavo e cigli di scavo in contraddittorio con ARPAT
6) Caratterizzazione del materiale terrigeno rimosso per la pulizia del fondo scavo ed eventuale invio ad impianto autorizzato.


Una volta effettuate le indagini verrà fatta relazione descrittiva e in base ai risultati analitici:

1) Qualora non siano rilevate contaminazioni, una volta presentata relazione descrittiva, l’area potrà considerarsi svincolata.

2) Qualora siano rilevate contaminazioni, dovrà essere attivata procedura prevista dall'allegato 4 Titolo V alla parte IV al D.Lgs 152/2006 e D.P.G.R. 25 febbraio 2004. Tutte le Relazioni previste devono essere predisposte da una triade di tecnici abilitati (Ingegnere, Geologo e Chimico), essere presentate alle autorità competenti (ARPAT, Provincia, Comune, ASL) ed approvati da Conferenza di Servizi.

Perlomeno questa è la procedura, scelta dopo lunghi colloqui in merito con ARPAT, province e comuni, che seguo io e la ditta per cui lavoro.

Spero di essere stato esaustivo
se hai bisogno di ulteriori chiarimenti, chiedi pure.

Ciao

Massimo


Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace.
(Tacito, Agricola, 30).
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#50238 01/10/2007 09:20
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Altra cosa da tenere in considerazione è che le attività di messa in sicurezza e di bonifica dei siti contaminati, ai sensi del D.Lgs. 152/06, devono essere eseguite da aziende iscritte all'Albo Gestori Ambientali nella Categoria 9 (bonifica siti) e NON possono essere svolte da un libero professionista. Il geologo libero professionista può invece curare la parte di caratterizzazione (sia il documento che l'esecuzione dei sondaggi) e tutti gli elaborati tecnici e progettuali, salvo particolari norme regionali che richiedono anche l'apporto di altre figure professionali (es. chimico o ingegnere) oltre al geologo.
Siccome tutte le attività di cui parlavate per la rimozione del serbatoio si configurano come interventi di messa in sicurezza, devono essere realizzate da ditte iscritte nella Categoria 9.
saluti
Alessandro

#50239 01/10/2007 10:18
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Alex, ti devo contraddire. Ho avuto, per la questione dell'iscrizione alla categoria 9 dell'Albo Gestori Rifiuti, molti contatti con l'Albo e con la Provincia di Firenze. Da tali discussioni è emerso che chi interviene su siti da bonificare, deve essere iscritto alla categoria 9, solamente in evidenza di contaminazione, ovvero a seguito di analisi chimiche, e quindi ci hanno confermato che:
1) la progettazione di verifica ambientale e degli interventi di bonifica NON necessita di iscrizione alla categoria 9
2) la ditta che esegue la bonifica delle cisterne NON necessita dell'iscrizione alla categoria 9
3) la ditta che effettua la rimozione del serbatoio interrato, in assenza di contaminazione evidente e provata, NON necessita dell'iscrizione alla categoria 9
4) Chi effettua il trasporto dei rifiuti prodotti dagli interventi, NON necessita dell'iscrizione alla categoria 9 (ha gia le altre es 1, 2, 4 e 5)

5) Chi effettua rimozione di amianto da siti contaminati, NON necessita dell'iscrizione alla categoria 9 (ha gia la 10).

Ciao

Massimo


Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
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#50240 03/10/2007 17:02
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E io che ho detto? La progettazione non richiede Cat. 9 e nemmno la Caratterizzazione. Quello che dici è sicuramente gisuto, nei casi che tu elenchi non serve la categoria 9 (non ne vedo motivo).
E' tuttavia vero che i casi fortunati in cui si rimuove un serbatoio e NON si riscontra una contaminazione almeno potenziale (quindi si rimuovono i terreni contaminati) NON sono molto frequenti.
E comunque mettere su un cantiere del genere senza una ditta con la Cat.9 è sempre un rischio perché se in corso d'opera si rileva una potenziale contaminazione e si smaltisce terreno contaminato (o potenzialmente contaminato), il committente cosa fa? Manda a casa tutte le ditte ed il geologo e chiama una ditta iscritta alla Cat. 9? Un pò difficile come cosa. Immagino che a quel punto chi ha iniziato il lavoro lo porti a termine, sperando che l'ARPA non venga o non faccia problemi.
La realtà in pratica, è che quelli di cui parli sono casi limite.
Comunque tutte le volte che si applica in sito la parte IV Titolo V del D.Lgs.152/06 (ad eccezione delle attività di caratterizzazione e di progettazione), serve una ditta iscritta all'albo gestori. Cautelativamente, un committente avveduto, si affiderebbe a priori a tali ditte.
Anche perché chi opera contrariamente a tale norma commette un reato. Lo so che in Italia si cerca di aggirare le norme ma prima o poi la magagna viene scoperta.
In ogni caso, il geologo libero professionista può comunque lavorare per conto della ditta autorizzata in possesso della Cat. 9 (e naturalmente può curare autonomamente la parte di progettazione e di caratterizzazione). Personalmente mi accontenterei di questo...

Saluti

Alessandro

#50241 05/10/2007 09:49
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Non volevo fare polemiche, il mio voleva essere solo un elenco per i casi in cui NON è necessaria l'iscrizione in Cat. 9.
Mi occupo di progettazione e realizzazione di interventi di bonifica, le ditta per cui lavoro ed i conto terzi hanno tutti l'iscrizione alla Cat. 9, so di cosa si parla; l'unica cosa è che se non c'e' un'evidenza oggettiva (da analisi chimiche e/o organolettiche) "a priori", nessuno ti può obbligare ad avere la cat. 9 per estrarre un serbatoio bonificato e/o per fare la prima pulizia dello scavo. Considerando poi che il 99% delle cisterne interrate di vecchia generazione (senza doppio fondo) hanno avuto perdite, dalle operazioni successive è necessaria l'iscrizione alla cat.).
A Tal proposito ti faccio un esempio: quante volte in cantieri edili vengono fuori cisterne interrate; che fai chiami un'escavatore da fuori con la cat.9 nonostante ce ne sia uno gia' in cantiere? Hai la sicurezza che la cisterna ha sversato? Io in genere faccio la comunicazione ai sensi dell'art. 249, faccio bonificare la cisterna, la faccio rimuovere dalla ditta in cantiere e successivamente faccio i campionamenti. Se poi è contaminato, tutti i successivi interventi saranno effettuati da ditte iscritte alla Cat.9. Nessun Ente ha mai contestato questa procedura.
E comunque ben vengano queste discussioni, è sicuramente positivo per i Geologi iniziare a confrontarsi con queste problematiche.
Speriamo di essere riusciti a fare un po di chiarezza a Brendla anche se dai suoi post successivi che ha inviato ho qualche dubbio.

Ciao

Massimo


Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
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#50242 05/10/2007 11:30
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Concordo pienamente con quello che hai scritto. Nessuna polemica, ci mancherebbe altro.
Ed è assolutamente fondamentale che i geologi si confrontino con queste problematiche.
Nel caso della collega, da quello che ho potuto legegre, per me dovrebbe almeno per le prime volte appoggiarsi a qualcuno con più esperienza; sarebbe più prudente da parte sua visto che la materia è un pò delicata e nessuno "nasce imparato".
A presto.

Saluti

Alessandro

#50243 05/10/2007 13:50
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Sono d'accordo anch'io. Secondo me sarebbe opportuno aprire una sezione apposita del forum magari denominata "Gestione rifiuti e Bonifiche", dove tutti i colleghi possono richiedere informazioni e chiarimenti sulla questione. Potrebbe essere utile anche perchè quando uno esce dall'Universtità non ne sa molto sull'argomento e sicuramente i colleghi esperti possono essere di aiuto.
Tu che ne dici EGI' (come direbbe l'Avv. Cascone)......... la apriamo......????


Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
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#50244 10/10/2007 10:20
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Magari! Sarebbe anche un modo per sottolineare che la figura del geologo ha un ruolo importante in questo settore

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