Ciao Brendla,
in futuro non fare due post uguali, altrimenti non sappiamo a quale rispondere.........!!

Ma ora veniamo a noi. Non c'e' una normativa specifica sulle cisterne interrate; un tempo c'era il DM 246/99, applicativo del D.Lgs 22/97, ma successivamente è stato annullato dalla Corte Costituzionale.
Per capire come comportarsi credo sia opportuno fare un po di cronistoria (considerando anche la normativa della Regione Toscana).

Il tema delle bonifiche è stato affrontato nel corso degli anni seguendo,in principio, la legge 441/87, ai sensi della quale veniva imposto alle Regioni di redigere i piani di bonifica delle aree contaminate (censimenti ed anagrafe).

Successivamente, con il decreto ministeriale del 16 maggio 1989, furono stabiliti i criteri per una corretta redazione dei censimenti e delle anagrafi dei siti che necessitavano di una bonifica (tutte le attività potenzialmente inquinanti o che utilizzavano sostanze inquinanti, e quindi anche cisterne di gasolio e olio combustibile).

Nel 1997 con il decreto Ronchi (D.Lgs 22/97), in particolare l’art.17 (con il decreto attuativo DM 471/99), si affrontò in modo più organico il problema della gestione e degli interventi da effettuarsi sui siti da bonificare. Tale normativa è intesa a livello nazionale; in seguito tutte le Regioni, specie la Toscana, si sono adeguate varando leggi e regolamenti regionali.

La L.R. 25/98 ha delegato le Province per l’espressione dei pareri per i progetti di competenza comunale e per l’approvazione dei progetti di bonifica che riguardano il territorio di più Comuni; ha infine introdotto un nuovo livello di programmazione più specifico,che deve essere attuato dalle Province attraverso appunto il Piano Provinciale.

L’ultimo regolamento regionale risale al 2004 (il DPGR 14R/2004) . Relativamente ai cambiamenti di destinazione d'uso (da Industriale - Commerciale a Residenziale), leggendo l’art. 63, per la Provincia di Firenze, è chiaro che la Regione richiede di fatto un Piano di caratterizzazione.

/Art. 63 del DPGR n°14 25 febbraio 2004/
“Particolari disposizioni di salvaguardia per le aree oggetto di censimento.
1. I proponenti di interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della l.r. 25/1998, in base al disposto di cui al punto 4.6 del piano regionale, sono tenuti ad effettuare le verifiche atte a comprovare le condizioni di integrità ambientale dei siti in questione.
2. Ai fini di cui al comma 1, il soggetto interessato è tenuto a presentare all’ente competente all’approvazione del progetto di trasformazione o recupero, ed unitamente ad esso, un apposito piano di investigazione, redatto in conformità con quanto disposto dall’articolo 48 del presente regolamento, atto ad accertare che l’area interessata non sia compresa nell’ambito di applicazione dell’articolo 17 del d.lgs. 22/1997.”


Da considerare che:
1)la Regione Toscana non ha effettuato il censimento delle aree da bonificare correttamente (rispetto a quanto richiesto dal DM 16/5/1989).

2) l'art. 63 del DPGR 14/R/2004 richiama la L.R.25/1988

3) La L.R 25/1988 richiama il D.M. 16/5/1989 e la L. 441/87

4) Il D. Lgs 152/2006 non ha abrogato ne il D.M. 16/5/1989 ne la L. 441/87

5) N.B. Chi ha rilasciato la concessione comunale risponde di concorso nel fatto in ipotesi illecito, di reato di omissione di atti d’ufficio o di abuso d’ufficio. In linea di principio chi propone l’attività di recupero, se ha l’obbligo della prova contraria, non può nascondersi dietro la concessione edilizia (Prof. Avv. Gianni Giampietro). Detto in parole povere in caso di concessione edilizia rilasciata senza verifica ambientale, il Comune può bloccare i lavori in qualsiasi momento ed il TAR gli ha dato sempre ragione.


Tutto questo per dire che relativamente alle cisterne, dovevano essere oggetto di censimento e quindi e fa fede solo la normativa attuale in materia di rifiuti e bonifiche che è il D.Lgs. 152/2006.

In particolare:
1) Le cisterne, se non devono essere riutilizzate, sono rifiuti e come tali devono essere smaltiti. Non possono essere lasciate interrate ne possono essere riempite (sarebbero un rifiuto interrato !!!).

2) Le cisterne sono potenziali fonti di contaminazione pertanto la normativa imporrebbe di fare sempre una verifica di fondo scavo e dei cigli di scavo

La procedure di solito è questa:
1) Comunicazione ai sensi dell’art. 304 e 249 ed allegato 3 e 4 Titolo V alla parte IV al D.Lgs 152/2006 a Comune, Arpat e Provincia (in teoria anche alla Regione) di potenziale superamento delle CSC (su aree fino a 1000mq)
2) Bonifica della cisterna da parte di ditta autorizzata (NB non basta lo svuotamento, richiedi sempre il certificato Gas-free)
3) Rimozione e smaltimento della cisterna (una volta bonificata puoi smaltirla con CER 17.04.05 Ferro - Controlla sempre le autorizzazioni al trasporto ed allo smaltimento!!)
4) Eventuale pulizia del fondo scavo e dei cigli di scavo (possibile solo per la comunicazione ai sensi dell’art. 249 - infatti tale pulizia in provincia di Firenze viene identificata come intervento di bonifica )
5) Prelievo dei campioni di fondo scavo e cigli di scavo in contraddittorio con ARPAT
6) Caratterizzazione del materiale terrigeno rimosso per la pulizia del fondo scavo ed eventuale invio ad impianto autorizzato.


Una volta effettuate le indagini verrà fatta relazione descrittiva e in base ai risultati analitici:

1) Qualora non siano rilevate contaminazioni, una volta presentata relazione descrittiva, l’area potrà considerarsi svincolata.

2) Qualora siano rilevate contaminazioni, dovrà essere attivata procedura prevista dall'allegato 4 Titolo V alla parte IV al D.Lgs 152/2006 e D.P.G.R. 25 febbraio 2004. Tutte le Relazioni previste devono essere predisposte da una triade di tecnici abilitati (Ingegnere, Geologo e Chimico), essere presentate alle autorità competenti (ARPAT, Provincia, Comune, ASL) ed approvati da Conferenza di Servizi.

Perlomeno questa è la procedura, scelta dopo lunghi colloqui in merito con ARPAT, province e comuni, che seguo io e la ditta per cui lavoro.

Spero di essere stato esaustivo
se hai bisogno di ulteriori chiarimenti, chiedi pure.

Ciao

Massimo


Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace.
(Tacito, Agricola, 30).
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