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Iscritto: Mar 2002
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Alex, ti devo contraddire. Ho avuto, per la questione dell'iscrizione alla categoria 9 dell'Albo Gestori Rifiuti, molti contatti con l'Albo e con la Provincia di Firenze. Da tali discussioni è emerso che chi interviene su siti da bonificare, deve essere iscritto alla categoria 9, solamente in evidenza di contaminazione, ovvero a seguito di analisi chimiche, e quindi ci hanno confermato che: 1) la progettazione di verifica ambientale e degli interventi di bonifica NON necessita di iscrizione alla categoria 9 2) la ditta che esegue la bonifica delle cisterne NON necessita dell'iscrizione alla categoria 9 3) la ditta che effettua la rimozione del serbatoio interrato, in assenza di contaminazione evidente e provata, NON necessita dell'iscrizione alla categoria 9 4) Chi effettua il trasporto dei rifiuti prodotti dagli interventi, NON necessita dell'iscrizione alla categoria 9 (ha gia le altre es 1, 2, 4 e 5)
5) Chi effettua rimozione di amianto da siti contaminati, NON necessita dell'iscrizione alla categoria 9 (ha gia la 10).
Ciao
Massimo
Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria. Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace. (Tacito, Agricola, 30).
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