caro Alessandro
condivido quanto scrivi relativamente alle "capacità tecniche" (ma anche finanziarie) di una bonifica ambientale ai sensi dell'ex DM 471/99, attuale D. lgs 152/06.
Relativamente all'Albo delle imprese ti ricordo la confusione nella quale si è operato fino al 2005 quando chi possedeva l'attestazione SOA OG12 (Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale) riusciva a "gestire" anche il trattamento rifiuti" nonostante non fossero lavori ma servizi. Fortunatamente l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, prima con la Determinazione n. 3/2005 e poi con quella n. 7/2005 chiarì che
"nei bandi relativi ad appalti misti devono essere opportunamente specificate le attività e gli importi relativi sia a servizi che a lavori evidenziando per questi ultimi le relative categorie e classifiche".
Tu scrivi, giustamente, che:
Diciamo che guardandola dall'altra parte, potremmo dire che le imprese possono lamentarsi per i geologi che si fanno i piani di caratterizzazione da soli...
ebbene io ti dico che ho avuto a che fare con un'impresa OG 12 IV classifica (opere fino a 5 miliardi delle vecchie lire !!) nella quale non solo i progetti di bonifica ma addirittura i Piani della Caratterizzazione e le Messe in Sicurezza (ex DM 471/99) vengono gestite da un geometra e da un laureato in scienze ambientali.....con la firma finale di un geologo e ingegnere dopo averle anche impaginate e rilegate.
Certo, mi è capitato anche di gestire l'esecuzione di un Piano delle Indagini fatto da un collega, notoriamente considerato uno dei più capaci in ambito ambientale, in cui la predisposizione dei piezometri di monitoraggio di monte e di valle (idrogeologica)era stata fatta esattamente a 90° rispetto alla direzione della piezometrica !!...e potrei continuare con altre vongolate fatte sullo stesso Piano!!