|
|
Iscritto: Dec 2006
Posts: 226
Member
|
Member
Iscritto: Dec 2006
Posts: 226 |
Esatto Geofranz, visto che "ci ho sbatutto la testa", aggiungerei anche che il DM 186/06 non sarebbe applicabile agli impianti mobili di recupero. Infatti questi utlimi non sono mai menzionati né in questo decreto né nel DM 5 febbraio 98 ed i requisiti tecnici previsti dal DM 186/06 per gli impianti di recupero in procedura semplificata non consentono di fatto l'utilizzo di impianti mobili. Questi quindi devono essere autorizzati ai sensi dell'articolo 208 del D.M. 152/06 (autorizzazione unica). Comunque il D.M. 186/06 è utilizzato come "norma di buona tecnica" anche per le attività di recupero che non rientrano nelle procedure semplificate. Mi rimane solo un dubbio: un impianto mobile è soggetto a VIA in caso superi le 100 ton/giorno? Purtroppo la risposta è variabile in funzione della Provincia di appartenenza anche se (per quanto non sia il mio pane quotidiano) immagino non abbia senso fare una VIA su un impianto mobile, che cambia continuamente sito. La VIA è per definizione sito-specifica...
|
|
|
Link Copiato negli Appunti