Quote:
La legge parla di estrazione, lavorazione, commercializzazione ecc..ecc.., qui parliamo di un campione di minerale di pochi cm.
(uso il maiuscolo solo per scandire, non per urlare)

caro collega ti faccio presente che la L. 257/92 è stata fatta per ELIMINARE QUALSIASI TRACCIA DI AMIANTO DALLA PORTATA DELL'UOMO (quindi va bene solo se rimane all'interno delle montagne, vedi Val di Susa) A PRESCINDERE DALLE DIMENSIONI. Ti consiglio di leggere tutta la legge che in proposito è abbastanza chiara.

In particolare:

art. 2 (definizioni)
1 . ai fini della presente legge si intendono per:
a) amianto: i silicati fibrosi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
b) utilizzazione dell'amianto: la lavorazione e la produzione di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto libero o legato in matrice friabile o in matrice cementizia o resinoide, o di prodotti che comunque possano immettere nell'ambiente fibre di amianto;
c) rifiuti di amianto: i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o QUALSIASI OGGETTO contenente che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'articolo 3.

art. 12

6. i rifiuti di amianto sono classificati tra i rifiuti speciali, tossici e nocivi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del presidente della repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosità, come la friabilità e la densità.


Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale niente lui"
(Ezra Pound)