Perdonate il "paste" enormemente lungo, ma chiedo se qualche collega ha già ricevuto l'offerta da parte di ditte autorizzate per il recupero di rifiuti speciali (toner cartucce ecc..) pagandola s'intende. Da quanto vi inoltro qui sotto pare vi sia l'obbligo di dimostrare come si smaltiscono tali rifiuti. (e intanto SI PAGA).
Qual è la vostra opinione?

Dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006, sono cambiate le regole su gestione dei rifiuti e bonifica siti contaminati, tutela di acque e suolo, danni ambientali, Via e Vas, emissioni in atmosfera.
Il decreto emanato dal Governo in base alla legge delega 308/2004 riscrive ex novo la normativa ambientale, abrogando preesistenti norme cardine di riferimento, come il D.Lgs. 22/1997 sui rifiuti (cd "Decreto Ronchi").
La parte IV del nuovo Testo Unico Ambientale è dedicata alla gestione dei rifiuti. Tale aspetto persegue le finalità riportate all’art. 178 della citata parte IV del Testo Unico: “… i rifiuti devono essere recuperati e smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all’ambiente”.
Per garantire il rispetto di tale presupposto, il decreto indica una serie di obblighi e di divieti a carico dei cittadini e delle imprese, fra cui all’art. 192 il divieto di abbandono dei rifiuti nel suolo e sul suolo.

A TALI DIPOSIZIONI FA RISCONTRO UN COMPLESSO SISTEMA SANZIONATORIO
Con minimi di 500,00 € e massimi di 25.000,00 €

Il suddetto decreto, partendo dall’ex Decreto Ronchi e dalle direttive 91/15/CEE – 99/689/CEE – 94/62/CE e con le successive modifiche, disciplina i produttori di rifiuti consumabili facenti parte della categoria imballaggi in plastica, stabilendone un corretto trattamento di smaltimento.
Il decreto classifica i rifiuti secondo l’origine (rifiuti urbani e rifiuti speciali) e secondo le caratteristiche di pericolosità (rifiuti pericolosi e non pericolosi).
Le cartucce toner, i contenitori toner, le cartucce a getto di inchiostro e le cartucce a nastro – classificate sotto i codici CER 200139 – 150102 – 150104 – 150106 – sono da considerarsi rifiuti consumabili, ossia rientranti nella categoria dei Rifiuti Speciali non pericolosi.
Tutti i soggetti in possesso di partita IVA (industrie, aziende, professionisti, commercianti, artigiani, enti pubblici e privati, associazioni) produttori di tali rifiuti possono essere sanzionati sulla base delle leggi sopraccitate se non danno evidenza di aver gestito adeguatamente tali rifiuti.

Si è in regola e quindi esenti da tali sanzioni solo se riesce a dare evidenza di aver ottemperato alla vigenti disposizioni in merito alla gestione e smaltimento di tale rifiuto, e quindi dimostrando di aver effettuato un idoneo stoccaggio dei rifiuti in appositi contenitori sigillati ed ottenuto un Formulario di Identificazione per il trasporto dei Rifiuti (di seguito indicato con l’acronimo F.I.R.) con annessa certificazione di avvenuto smaltimento rilasciato da imprese iscritte all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano Gestione dei Rifiuti.
Solo le imprese AUTORIZZATE all’attività di raccolta e trasporto con iscrizione all’Albo Nazionale Smaltitori possono prelevare i vostri consumabili dietro il rilascio della prima copia del F.I.R.
Inoltre solo le imprese autorizzate all’attività di stoccaggio possono certificare l’avvenuto smaltimento o recupero secondo le normative vigenti. Solo ad avvenuto stoccaggio o smaltimento la quarta copia del formulario F.I.R. con avvenuta certificazione dovrà essere obbligatoriamente recapitata al produttore dei rifiuti sopraccitati entro e non oltre i termini previsti dalla legge (90 giorni dalla raccolta). I produttori di consumabili da ufficio hanno l’obbligo di accertarsi del corretto smaltimento dei rifiuti da loro prodotti e solo quest’ultima copia del F.I.R. solleva da ogni responsabilità penale e civile il produttore stesso.

La xxxxxxxx, con un’attenta analisi mirata alla Vs. problematica, Vi solleva da ogni incombenza provvedendo a:
-Raccogliere e trasportare (tramite aziende autorizzate) i rifiuti speciali da stampa da Voi prodotti e consegnarli ad aziende autorizzate allo stoccaggio.
-Compilare il Formulario di Identificazione del trasporto dei Rifiuti (F.I.R.)
-Inviare copia del F.I.R. con annessa certificazione che Vi solleverà da ogni responsabilità penale e civile (tale certificazione potrà essere utilizzata nei casi previsti dalla legge anche dalle aziende in possesso del registro di carico e scarico rifiuti per la dichiarazione annuale al catasto dei rifiuti M.U.D.)
-Servizio di raccolta on-site;
-Consegnare un contenitore debitamente progettato per la raccolta di cartucce esauste.

Ci sentiamo in obbligo nel sottolineare l’importanza della problematica sopraesposta, ricordandoVi che le spese di tale servizio, sono detraibili al 100% dalla denuncia dei redditi e che aderendo a tale servizio si può beneficiare di sgravi fiscali sull’imposta T.A.R.S.U. (tassa rifiuti solidi urbani), nei casi previsti dalla legge.
Saremo lieti di fornirVi tutte le specifiche per tale detrazione.


Duccio

"Unum scio, nihil scire"
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