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Salve, ho una domanda da fare a proposito del nuovo T.U. ambiente.
Con il vecchio DLgs (22/97) i liquami che venivano prelevati tramite autospurgo erano, a quanto ho capito, equiparati a rifiuti urbani. Adesso, con l'entrata in vigore del testo unico ambientale mi sembra di capire che i liquami siano considerati, nel TU, nel capitolo del trattamento delle acque e che i rifiuti da essi derivati siano soltanto quelli dei fanghi che rimangono nell'impianto di depurazione. A questo punto è ben chiaro il ruolo del rifiuto e la sua gestione una volta trattato nel depuratore, ma non si riesce a capire bene come deve essere considerato il liquame che viene estratto dai pozzi neri e trasportato con l'autocisterna. Devo considerarlo un rifiuto urbano a tutti gli effetti (entrando in una delle categorie trasporto rifiuti 1-5)? C'è bisogno di nominare un responsabile tecnico per poter gestire e far viaggiare l'autospurgo, in modo simile a quello che si fa per i rifiuti solidi?
Spero di essere stato abbastanza chiaro. Un saluto a tutti!
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