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L'art. 29 del D.lgs. 152/99, al comma 1 lettera e), consente lo smaltimento sia sul suolo che negli strati superficiali del sottosuolo delle acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate, purchè ci sia un franco di sicurezza rispetto al livello di massima escursione della falda. La nostra legge regionale prevede che si possano smaltire, dopo gli opportuni e ben fatti sistemi di trattamento, le acque di dilavamento negli strati superficiali del sottosuolo mediante pozzi rovesci (o pozzi assorbenti). Infatti le acque di dilavamento (sempre se perfettamente trattate) in tal caso sarebbero acque meteoriche e non scarichi e quindi non soggetti ai limiti di emissione previsti dal D.lgs. 152/99. In sostanza si avrebbe un sistema di ricarica naturale delle falde con la reimmissione nel sottosuolo delle acque meteoriche.
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