Può anche darsi che il PRG di Pontedera sia obsoleto, ma ho dei dubbi.
In genere le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) dei PRG contengono dei richiami alla normtiva sulle fondazioni e scavi ossia il DM 11 marzo 88 che trovi nella normativa tecnica di questo sito, si tratta del motivo per cui lavorano i geologi liberi professionisti (senza il DM resta ben poco).
In sostanza la normativa dell'88 che prima o poi verrà rivista, dice che nelle aree soggette a vincolo (generico ma di carattere geologico, anche imponibile dal PRG) la relazione geologica supportata da indagini è sempre necessaria. Ne discnede che nelle zone sismiche è sempre necessaria per qualsiasi manufatto elencato nel DM. Al di fuori delle aree a vincolo non è formalmente necessaria solo per gli edifici, le opere di sostegno ed i tralicci, se però in concomitanza si eseguano scavi (intesi maggiori di 1,5 - 2 m di altezza di fronte), allora è nuovamente necessaria.

La relazione geotecnica è sempre necessaria e deve essere supportata da indagini se si superano le dimensioni di una casetta, la quale (in assenza di vincoli precendentemente citati)può essere progettata invece allegando copia dei risultati di indagini *adiacenti*.

Potenza di internet!
Per curiosità ho trovato il testo delle NTA di Pondera, la presa di posizione del geometra deriva dal fatto che nelle medesime NTA il DM non è mai citato. Comunque si dice chiaramente, che nelle zone agricole "E" è sempre necesssaria la relazione geologica *cvd*.
Ogni PRG ha la sua storia.
http://159.213.140.198:8080/comune.pontedera.pi.it/Members/redazione/comune/strutturaorganizzativa/index_html/settore_1/
Buono Studio


"Prosunt omnia quae obstant"
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