Ciao,

il DM 88/1998 e il DM 186/2006 riguardo al recupero di rifiuti NON pericolosi sanciscono che:
  • il PRODUTTORE del rifiuto: deve eseguire una analisi in occasione del primo conferimento e successivamente ogni 24 mesi o ad ogni variazione sostanziale del processo produttivo.
  • il TITOLARE DELL'IMPIANTO DI RECUPERO deve verificare la conformità del rifiuto ed eseguire una analisi del rifiuto all'inizio dell'attività e successivamente ogni 12 mesi o ad ogni variazione sostanziale del processo produttivo.


Giusto?

Se ho capito bene un test di cessione all'anno è SEMPRE obligatorio per il RECUPERATORE? Oltre che alla verifica dei certificati analitici forniti dal produttore e all'esame dei formulari rifiuti.

A me sembra abbastanza chiaro, ma mi sono reso conto che gli stessi enti di controllo non veirificano che ciò evvenga per cui mi è sorto il dubbio di avere capito male!