|
|
Iscritto: Dec 2006
Posts: 226
Member
|
Member
Iscritto: Dec 2006
Posts: 226 |
Generalmente si fa riferimento all'estensione dell'area contaminata e non a quella del sito nella sua interezza. Anche perché nel caso contrario se mi cadesse un secchio d'olio in un piazzale di 10.000 mq dovrei mettere su un iter lunghissimo quando invece si tratta di una cosina da niente. Infatti l'allegato 4 dice che le procedure semplificate si applicano anche ad "eventi accidentali che interessino aree circoscritte, anche nell'ambito di siti industriali, di superficie inferiore a 1000 metri quadri". Quindi se la punteggiatura non è un'opinione è chiaro che i 1000 mq sono riferiti all'area interessata dall'evento, ossia dalla contaminazione, non all'intero sito. Comunque oltre all'intepretazione suddetta, la stessa esperienza personale conferma la tesi che i 1000 mq siano riferiti alla sola ampiezza areale della zona contaminata. Per quello che riguarda la precedente risposta, direi che il termine "eventi accidentali" è irrilevante ai fini della ns. discussione anche perché sono tutti (o quasi) eventi accidentali. E comunque anche applicando le procedure semplificate potrebbe essere necessaria una bonifica. Il vantaggio principale delle procedure semplificate è che puoi applicare la messa in sicurezza d'urgenza con la rimozione diretta del terreno e questa può essere sostitutiva degli interventi di bonifica (se vengono ripristinate le CSC), senza incorrere in sanzioni per bonifica non autorizzata. Comunque Vi consiglio di condividere queste scelte con i Vs. interlocutori presso gli enti territorialmente competenti perché è vero che la logica dice quello che vi ho scritto sopra ma è anche vero che non si sa mai. La posizione più corretta e più vicina all'interesse del ns. cliente è quella che Vi ho detto.
Saluti
Alessandro
Ultima modifica di Alex E.S.; 31/01/2008 14:08.
|
|
|
Link Copiato negli Appunti