Cari amici, questioni familiari ed impegni multipli mi hanno impedito finora di intervenire in un forum nel quale leggo con piacere che amici quali Geoalfo, Grannisi Geodesi ed altri ritengono pregnante il mio intervento. Ringrazio innanzitutto questi amici che hanno in larga parte dissipato i dubbi di Concetta e di altri. Epap fonda la propria azione in applicazione di leggi precise e sotto la sorveglianza dei Ministeri Vigilanti, la Corte dei conti, dei revisori, dei Sindaci eccetera.
Quindi ogni affermazione sulla sua trasparenza o, peggio, sulla sua utilità, andrebbe da subito stigmatizzata come priva di debito e credibile fondamento ed, invece, le questioni andrebero poste in modo positivo, nel senso di contribuire al miglioramento delle cose, giacchè il diritto alla Previdenza ed all'Assistenza è sancito dalle regole Costituzionali ed anzi, la nostra Cassa è nata con oltre un trentennio di ritardo.
Ciò detto, vorrei fornire qualche ulteriore chiarimento sulle seguenti questioni:
ETA' PENSIONABILE:
Quali sono i requisiti per richiedere la pensione di vecchiaia?
La pensione di vecchiaia è corrisposta all'iscritto che abbia maturato i seguenti requisiti:
- compimento del 65° anno di età;
- anzianità di iscrizione e di contribuzione non inferiore a 5 anni.
Oppure:
- compimento del 57° anno di età;
- versamento effettivo di almeno 35 anni di contribuzione.
La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo alla data della presentazione della domanda, purché risultino maturati i requisiti dell'età e di anzianità contributiva e di iscrizione.
E' possibile accumulare anzianità contributiva con riscatti o contribuzioni volontarie?
Art. 22 Regoalmento - Riscatto dei periodi precedenti all'istituzione dell'Ente di Previdenza e degli anni del corso legale di laurea
L’iscritto ha facoltà di richiedere il riscatto degli anni di attività professionale precedenti l’istituzione dell’Ente, a partire dall’anno di iscrizione all’Albo professionale, dopo almeno cinque anni di iscrizione e di contribuzione all'Ente stesso.
É ammessa altresì la facoltà di riscatto degli anni del corso legale di laurea.
Il numero degli anni riscattabili, le modalità ed i termini del riscatto di cui ai commi 1 e 2 sono disciplinate dall’Ente, mediante regolamenti attuativi approvati dai Ministeri vigilanti ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509
E' POSSIBILE CONTRIBUIRE IN MISURA MAGGIORE A QUELLA DEL 10%?
Art. 3, commi 8 e 9: Il contributo soggettivo annuo può essere definito in misura superiore a quella prevista dal comma 1 in corrispondenza dell'esistenza di obblighi contributivi diretti e di ritenuta gravanti sul committente per effetto di accordi collettivi che prevedano un'aliquota più elevata; l'importo dei contributi risultanti da detti accordi è corrisposto direttamente dai committenti. Qualora l’importo corrisposto dal committente sia costituito da un’unica somma indistinta, l’Ente provvede a calcolare l’importo dei singoli contributi dovuti in base alla normativa tempo per tempo vigente. L’importo del contributo soggettivo é dato dalla differenza fra la somma complessiva versata dal committente e gli importi dei contributi integrativo, di solidarietà e di maternità dovuti all’Ente.
A decorrere dal 01.01.2006, gli iscritti possono corrispondere un contributo soggettivo in misura superiore al 10%, scegliendo tra le seguenti aliquote contributive: 12% - 14% - 16% - 18% - x% (x = aliquota massima pari a quella tempo per tempo vigente nella gestione speciale istituita ai sensi dell’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335). L’iscritto deve segnalare annualmente all’Ente l’opzione prescelta, contestualmente alla presentazione della dichiarazione del reddito professionale di cui all’art. 9, comma 1. L’opzione ha validità per l’anno di presentazione della dichiarazione: in caso di mancato esercizio dell’opzione, l’aliquota contributiva si intende confermata al livello minimo obbligatorio del 10%. Restano comunque validi i limiti di reddito massimo di cui al comma 3 e di contributo minimo di cui al comma 4.
COME CALCOLARE LA PENSIONE?
A) La pensione si determina moltiplicando il montante individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’iscritto al momento del pensionamento (tabella A allegata)
Il coefficiente di trasformazione viene rapportato alle frazioni di anno con incremento pari al prodotto di un dodicesimo della differenza tra i coefficienti di trasformazione corrispondenti alle età immediatamente superiore ed inferiore a quella dell’iscritto e il numero dei mesi costituenti la frazione di anno.
Il montante individuale dell’iscritto è pari alla somma dei contributi soggettivi rivalutati annualmente su base composta al 31 dicembre di ciascun anno. La rivalutazione non si applica sui contributi relativi all’anno di maturazione dei requisiti.
Il tasso di rivalutazione è pari alla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale calcolata dall’Istat, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare.
Es.: Al 31.12.01 sono stati rivalutati tutti i contributi soggettivi per gli anni 1996-2000 (quinquennio precedente all’anno 2001) al tasso del 4,7781 % (media della variazione del PIL relativa al quinquennio 1996-2000).
B) la pensione viene liquidata a condizione che l’iscritto sia in regola con il versamento dei contributi previdenziali relativi agli anni di iscrizione all’Ente. Nel caso di debiti di capitale e/o interessi di mora e sanzioni, fermo restando la data della decorrenza della prestazione, l’Ente richiederà all’iscritto mediante raccomandata A/R di regolarizzare la posizione contributiva prima di procedere alla liquidazione.
L'Ente, circa le more deve applicarle in quanto la rivalutazione del montante avviene per competenza e non per cassa. Ad esempio, io devo dei contributi per il 2005 che pago nel 2008. Cosa accade che l'ente deve rivalutare il dovuto dall'anno in cui avrei dovuto pagare e, quindi, non potendo anticipare tale rivalutazione per conto dell'iscritto, deve applicare per il periodo dal 2005 al 2008, la mora corrispondente.
COSA PAGA DI CONTRIBUTO INTEGRATIVO CHI CONTRIBUISCE CON IL MINIMO?
Art. 4, comma 3. Il contributo integrativo non può essere inferiore, per ogni iscritto, all'ammontare risultante dall'applicazione della percentuale di cui al comma 2 sull’importo corrispondente a sette volte il contributo minimo soggettivo di cui all’art. 3, comma 4, (è dovuto per ciascun anno un contributo soggettivo minimo ed un contributo di solidarietà minimo. Le rispettive misure sono fissate per l'anno 1996 in lire 800.000 (arrotondato a 413,00 euro) e in lire 16.000 (arrotondato a 8,00 euro)dovuto per lo stesso anno.
Esempio: contributo minimo euro 400: Contributo integrativo: (7*400)*0.02 = euro 56 da sottrarre ai 400 minimi. Capitale da rivalutare = 400 - 56 = 344 euro
Non so se ho contribuito con un po' di chiarezza. Non ho fatto altro che operare un copia - incolla delle disposizioni che tutti possono leggere sul sito Epap scorrendo Statuto, Regolamento e disposizioni di legge.
A talò proposito, desidero far notare che l'Ente a ciò bbligato da precise disposizioni di legge (riforma Dini) ha potuto "rivoluzionare" gli strumenti Regolamentari e Statutari (approvazione a breve del nuovo Statuto) mentre per la rivoluzione di legge necessaria per le ragioni lamentate sull'entità delle pensioni calcolate col sistema "contributivo" ma anche per altre ragioni (doppia tassazione ed altre questioni) può avvenire con la mobilitazione di tutte le Casse ex legge Dini, con l'ausilio delle Categorie attraverso i loro Consigli Nazionali. ebbene vi assicuro che in tal senso Epap sta muovendosi nel senso giusto, occuapando uno spazio importante all'interno di organizzazioni quali l'Adepp che riunisce tutte le casse professionali e con un maggiore e più incisivo coinvolgimento del Consiglio Nazionale e degli Ordini Territoriali, in una sorta di rinnovata attenzione che non potrà non produrre gli effetti serati. Tante questioni ancora vanno risolte ma, vi assicuro, per gli assetti interni, tanto è stato fatto nella trasperenza più assoluta (peraltro i l'Ente è sotto monitoraggi continuo dei Ministeri vigilanti, della Corte dei Conti delle Società di revisione, del Collegio dei Sindaci) ed è obbligato alla pubblicità del Bilancio che tutti possono visionare in ogni parte. Allora, per favore, cerchiamo di essere positivi e di portare, tutti insieme, un contributo per il miglioramento complessivo. L'Ente, inizialmente avversato da strumenti di funzionamento imbalsamenti, con grande fatica ma con grande detrminazione ha innovato fortemente le struttura a vantaggio di una più fluida comunicazione con gli iscritti (fra poco ci sarà un forum dell'Ente, ci saranno le caselle di posta elettronica certificate per tutti (gratuite) in modo da azzerare le spese postali per le comunicazioni con l'Ente ecc...).
Epap ha poi ammodernato fortemente la propria offerta assistenziale con particolare riguardo alle situazioni di disagio (vedi nuovo regolamento) si appresta ad assistere gli iscritti con offerta sanitaria facoltativa (di scarso o nullo costo per gli iscritti), si appresta ad assistere i giovani nell'avviamento professionale, e, comunque, gli iscritti che venissero a trovarsi nelle condizini di disagio individuate in norma regolamentare.
Altro che Ente inutile, Ente dissipatore di denaro degli iscritti!!! A proposito sapete che l'Ente si gestisce con il contributo integrativo versato dai committenti? Se lo sapete non parliamo più di soldi degli iscritti dissipati dagli Organi di Amministrazione che, al contrario, rendono conto sistematicamente di ogni spesa ai plurimi soggetti di controllo. E' possibile, d'ora in poi, parlare di cose da fare senza scadere ancora nelle accuse gartutite e nella banalità? Grazie ancora a tutti per l'interesse dedicato alle questioni Epap e, soprattutto, alla pacatezza ed alla positività delle osservazioni ed alla pertinenza di molte delle risposte che, con piacere, riscontro e delle quali do atto con grande soddisfazione.
Resto a disposizione (per quanto mi è possiobile) per ogni ulteriore chiarimento
Buon lavoro atutti, Lucio Girardi