allora cerchero' di non cadere nel tranello (affettuoso) di trasformare una discussione generale ed importante su COME vengono affrontati dai nostri dirigenti i problemi della professione del geologo con questioni EVENTUALMENTE riferite al singolo caso che stai pur certo affronteremo di persona davanti ad un buon bicchiere di vino mercoledi' sera !!


Detto cio'....

La questione dell'OBBLIGATORIETA' dell'APC ha a mio avviso 1-2 punti vergognosi:

Per capire pero' meglio il perchè tali punti li ritengo vergognosi bisogna capire e CONOSCERE BENE non solo la ratio dell'APC e quindi capire se è legittima o no, ma anche su quale base OGGETTIVAMENTE VALIDA si basa la sua OBBLIGATORIETA'.

Cominciamo dalla ratio:

REGOLAMENTO PER L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO

art. 1
La formazione continua nell’arco della vita, adottata nel marzo 2000 dal Consiglio Europeo straordinario di Lisbona ed approvata con risoluzione del Consiglio Europeo il 27 Giugno 2002 (2002/C 163/01), riguarda tutti i cittadini europei.

cio' significa che prescinde dall'esistenza di eventuali Ordini professionali e quindi prescinde da qualsiasi idea di sanzione sulla sua non-applicabilità; immaginate una casalinga che si rifiuta di fare un corso di aggiornamento su come si lavano i panni ? da chi viene sanzionata ? dal marito ?

Sempre l'art. 1 del Regolamento APC continua:

Le ‘Norme deontologiche riguardanti l’esercizio della professione del geologo in Italia’ di cui alla delibera n° 143/06 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), all’art. 7 e, segnatamente, all’art. 9 prevedono l’obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale

Ma cosa dispone l'art. 7 e l'art. 9 del Codice Deontologico ??

Art. 7 – Il decoro professionale
Il decoro del professionista consiste essenzialmente: nella compostezza ed esaustività della presentazione professionale; nella capacità di assunzione di responsabilità; nella disponibilità di efficace corredo tecnico-professionale; nella disponibilità e prontezza di utilizzo di aggiornati strumenti; nell’organizzazione di efficace ufficio ed equipe professionale; nella cura della sollecitudine degli interventi; nella disponibilità di mezzi e strutture per l’aggiornamento continuo, anche dei collaboratori e del personale dipendente; nella capacità di interloquire prontamente ed efficacemente con la committenza e con enti ed istituzioni private e pubbliche e con il pubblico in genere.

Art. 9 – Preparazione professionale
Fatto salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di legge in tema di aggiornamento professionale, è fatto obbligo al geologo di curare, perfezionare ed aggiornare costantemente la sua preparazione professionale, anche attraverso la partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento che rilascino certificazioni e/o attestati, nonché ad iniziative culturali, tecnico-culturali e tecnico-scientifiche, di livello nazionale e regionale, europeo ed internazionale.
Il geologo deve assumere solo gli incarichi che ritiene di essere in grado di svolgere, singolarmente o in collaborazione.


in pratica l'art. 9 non solo, GIUSTAMENTE, si applica Fatto salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di legge in tema di aggiornamento professionale, ed al momento non c'è nessuna Legge dello Stato che dispone in tal senso, MA SOPRATTUTTO dispone che è fatto obbligo al geologo CURARE il proprio aggiornamento (e non FARE corsi/convegni/master) e questo ANCHE attraverso la partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento. E quindi non solo non sono obbligato a FARE (solo curare) ma mi viene data discrezione per scegliere in che modo curare cio'!!

Daltronde coloro che hanno scritto il Codice Deontologico, come giustamente scrive GEOALFO/Alfonso, non sono ignoranti e soprattutto non sono fessi.

Perchè ??

Ma semplicemente perchè lo stesso Codice Deontologico all'art. 3 stabilisce che le applicazioni dello stesso Codice sono vere ma fatte salve le disposizioni di legge vigenti.

Quali sono le disposizioni di legge a livello ordinistico ??
o meglio, chi o cosa ha stabilito le ATTRIBUZIONI del Consiglio Nazionale dei Geologi e di quelli regionali ??

OVVIAMENTE lo Stato con la legge di istituzione dello stesso Ordine Nazionale dei Geologi (L. 112/63 e s.m.i.) e degli OO RR (L. 339/90).

La Legge 112/63 dispone che:

Art. 9 - Attribuzioni del Consiglio Nazionale dell'Ordine
Il Consiglio Nazionale dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni, oltre quelle demandategli da altre norme:
1.cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;
2.cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;
3.vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
4.adotta i provvedimenti disciplinari;
5.provvede, se richiesto alla liquidazione degli onorari;
6.provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine nazionale e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
7.stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine nazionale, con deliberazione da approvarsi del Ministro per la grazia e giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo o nell'elenco speciale, nonché l'ammontare della tassa di iscrizione nell'albo o nell'elenco, della tassa per il rilascio di certificati e pareri sulla liquidazione degli onorari.



La L. 339/90 dispone che:

art. 4 - Attribuzioni del consiglio regionale
1 . il consiglio esercita nella propria regione le attribuzioni già demandate al consiglio nazionale dell'ordine dall' articolo 9 della legge 3 febbraio 1963, n. 112 , sottoponendo alla approvazione del consiglio nazionale il bilancio annuale e il conto consuntivo di cui alla lettera f) di tale articolo, nonché la misura del contributo annuale e delle tasse di cui alla lettera g) del medesimo articolo.
2 . le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. ove si tratti di procedimento disciplinare, in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.


Art. 5 - Consiglio nazionale dell'ordine e sue attribuzioni
1 . l'ordine nazionale dei geologi è costituito da tutti gli iscritti agli ordini regionali, i quali eleggono il consiglio nazionale dell'ordine. si applicano le disposizioni della legge 25 luglio 1966, n. 616 .
2 . sono elettori e possono essere eletti anche i geologi pubblici dipendenti iscritti nell'elenco speciale.
3 . il consiglio nazionale dell'ordine opera per la valorizzazione pubblica della professione, favorendo tutte le iniziative dirette al miglioramento tecnico-culturale della professione e coordinando le attività dei consigli regionali; esprime, a richiesta del ministro di grazia e giustizia, il proprio parere su disegni e proposte di legge o di regolamenti che interessano la professione; propone la costituzione di nuovi ordini, lo scioglimento dei consigli degli ordini e la nomina dei commissari straordinari; designa rappresentanti chiamati a far parte di commissioni e organizzazioni di carattere nazionale o internazionale; determina, nei limiti necessari a coprire le spese per l'adempimento dei compiti istituzionali, la misura del contributo annuo da corrispondere da parte degli iscritti agli ordini; decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini in materia di iscrizione, trasferimento, cancellazione dall'albo e dall'elenco speciale e reiscrizione, in materia disciplinare, nonché sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli stessi; cura la pubblicazione triennale dell'albo nazionale e dell'elenco speciale divisi in sezioni regionali sulla base dei dati forniti dai singoli consigli; adempie alle ulteriori funzioni attribuitegli dalla presente legge o da altre disposizioni.


IN PRATICA NON ESISTE NESSUNA LEGGE DELLO STATO CHE ATTRIBUISCE AL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI LA POTESTA' DI OBBLIGARE I PROPRI ISCRITTI ALL'APC ATTRAVERSO CORSI DI FORMAZIONE, MASTER E QUANTO ALTRO

.....come ben evidenziato, tra l'altro, nello stesso Codice Deontologico emanto dal CNG !!



Ultima modifica di cascone; 10/02/2008 10:42.

Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale niente lui"
(Ezra Pound)