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Iscritto: May 2007
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Iscritto: May 2007
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Ciao a tutti!!! Mi sono trovato a discutere con un tecnico comunale riguardo il nuovo art.186 sulle terre e rocce da scavo. Il nuovo articolo riporta inoltre quanto segue: "...a)siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti."L'interpretazione del tecnico comunale è che per poter portare le terre in un sito è necessario individuare già a priori i siti dal quale proverranno le terre. A mio parere invece dovendo ad esempio eseguire uno scavo in un cantiere è necessario definire a priori dove tali terre verranno portate. Spero di essere stato chiaro! Voi che ne pensate?
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Iscritto: Jul 2005
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Iscritto: Jul 2005
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Propendo per la tua interpretazione, ossia: se in un cantiere produco delle terre da scavo (come sottoprodotto di un'attività di escavazione), esse possono essere impiegate in altre opere (quindi in un altro cantiere), purchè tale impiego sia predeterminato e certo. Il fatto che vi sia un impiego certo e predefinito del materiale, infatti, comporta che esso possa essere escluso dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti.
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Iscritto: Dec 2006
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Iscritto: Dec 2006
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E' ovvio che l'interpretazione giusta è quella che avete detto voi, non quella del tecnico del comune. E' proprio vero che il mondo è bello perché è vario...
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Iscritto: Jul 2005
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Concordo pienamente con i colleghi. Sui tecnici comunali...............meglio non infierire
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Iscritto: Jul 2005
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Iscritto: Jul 2005
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Sull'interpretazione giusta dell'articolo non ci sono dubbi. Tuttavia (ma è un altro discorso) sarebbe comunque opportuno che vi sia la "tracciabilità delle terre" e che chi le riceve ne consoca la provenienza. Immagino quindi che la preoccupazione di un tecnico comunale potrebbe essere quella di conoscere la provenienza delle terre che arrivano nel "suo" comune. Ma forse di questo se ne dovrebbe preoccupare chi esegue i lavori.... In ogni caso, secondo me, per come leggo la norma, ogni valutazione dovrebbe essere fatta già "a monte", da parte di chi ha prodotto le terre, il quale deve verificare la "compatibilità ambientale" di queste con il sito di destinazione.
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Iscritto: Mar 2002
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OP
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Iscritto: Mar 2002
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Riporto per conoscenza parte della risposta data in privato a GEOMugello:
....."Ciao Stefano, sono d'accordo con te. Secondo la mia personale interpretazione, il progetto di riporto delle terre "elude" dall'art.186, in quanto oggetto di produzione delle terre e rocce. Cerco di spiegarmi meglio, l'art. 186 norma la gestione delle terre di scavo in un determinato cantiere, che giustamente devono essere "impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti" gia nell'ambito della DIA o del Permesso a Costruire. L'art. 186 non norma il progetto di riporto delle terre, che sarà oggetto di un altro permesso a costruire e che dovrà prescrivere la provenienza delle terre di scavo da utilizzare in base alla destinazione d'uso del sito di destinazione ed alle prescrizioni dell'art. 186 stesso.
In parole povere come fai a individuare preventivamente le opere e gli interventi di riutilizzo se prima non te le approvano??....."
Saluti
Massimo
Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria. Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace. (Tacito, Agricola, 30).
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Iscritto: Dec 2006
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Quindi, Massimo, come risolveresti il problema? Faccio un es.
Abbiamo un sito di provenienza delle terre con progetto approvato o DIA ed un sito di destinazione ben individuato nel quale non è ancora stata presentata la DIA e non esiste alcun progetto approvato. Secondo te, andrebbe bene un progettino di riutilizzo in cui si indica il sito di provenienza (con relativa DIA, analisi ecc.) e si individua il sito di destinazione, fornedo per ques'ultimo le relative informazionie ambientali ed urbanistiche, descrivendo i lavori in esso previsti e specificando che questi saranno a loro volta soggetti a specifica DIA o permesso di costruire? Saluti
Alessandro
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Iscritto: Mar 2002
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OP
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Iscritto: Mar 2002
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L'argomento del nuovo art. 186 va ancora molto ad interpretazione (qui in Prov. di Firenze il 27 pv la Provincia dovrebbe dare le linee guida ai comuni). Sempre secondo la mia interpretazione: 1) Devi sottoporre a DIA o Permesso a Costruire il progetto di riutilizzo delle terre presso il sito Y, 2) una volta approvato il progetto di riutilizzo devi presentare una "sorta di integrazione" (parla con il tecnico comunale tante alle volte volesse una variante) alla DIA o al Permesso a Costruire con la comunicazione che le terre di scavo verranno conferite presso il sito Y a seguito della DIA (o permesso a Costruire) n°XX de XX/XX/XXXX.
I rapporti poi tra Comune ed ARPA non sono chiari, in teoria il Comune potrebbe rilasciare il nulla osta anche senza il parere ARPA.
Da dopo il 27 febbraio saprò dire qualcosa di più (perlomeno per la Provincia di Firenze).
Ciao
Massimo
Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria. Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace. (Tacito, Agricola, 30).
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Iscritto: Dec 2006
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Quindi siamo sostanzialmente d'accordo. Comunque aspettiamo queste (ed altre) linee guida e riaggiorniamoci. Ciao.
Alessandro
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Iscritto: Apr 2006
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Iscritto: Apr 2006
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scusate una domanda che riguarda quest'articolo (mi sembrava inutile aprire un post nuovo): ma in questo decreto viene effettuata una nuova classificazione dei rifiuti?cioè il decreto Ronchi parlava di rifiuti urbani speciali e, con riferimento alle caratteristiche, pericolosi e non. Ma nel 152/06 si parla di rifiuti urbani (e umidi), verdi, speciali e inerti e, sempre con riferimento alle caratteristiche, pericolosi e non. come considerarli?? grazie mille
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Massimo Online6,195 Dec 9th, 2025
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