Dopo aver letto gli ultimi post degli amici che partecipano alla discussione, colgo con soddisfazione il fatto che spostandosi sui temi più generali è possibile dialogare meglio per poi, eventualemnte puntare sul particolare.
Ora non vi è dubbio che Epap sia nato con una legge ed in un momento in cui le Casse Previdenziali pubbliche o private di diritto pubblico avevano sfondato ogni e qualunque riserva dopo decine di anni di sperperi, regali assistenzialistici e piacevolezze varie. Ma non vi è dubbio che esse abbiano da subito operato in modo da evitare gli errori accumulato per una politica dissennata che ha creato un popolo di pensionati prematuri, di invalidi civili e via dicendo. Ed infatti come ripeto, al momento ed, in proiezione attuariale (addirittura oggi sta per essere imnposto un periodo di trent'anni come base) non vi sono motivi per rietenere a rischio la stabilità economica e finanziaria delle stesse Casse.
Per quanto attiene le osservazioni giustissime d geoalfo, ritengo pienamente in linea le azioni attuali che Epap porta avanti per il conseguimento, fra gli altri, degli obiettivi da lui indicati come primari.
Allora: è in piena discussione la revisione dell'entità del contributo integrativo da utilizzare, nella sostanza, per la rivalutazione dei montanti personali; è già possibile aumentare il proprio contributo minimo portandolo anche oltre il 15% (vedi miei interventi precedenti; per quanto attiene prestiti e mutui, riporto quanto, al momento già possibile:
NUOVO REGOLAMENTO
Art. 19 bis - Sussidi
1. L’Ente oltre alle attività assistenziali già stabilite dalle leggi vigenti può erogare, secondo quanto stabilito da un apposito regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 7, comma 6 lett. f) dello Statuto, sussidi annualmente stanziati, in sede di bilancio preventivo per l’anno di riferimento, nelle seguenti forme:
a) sussidio, nel caso in cui si verifichi un comprovato stato di bisogno per disagio economico contingente con specifico riguardo ai casi particolari conseguenti lo stato di malattia o infortunio;
b) assegno di studio a favore dei figli dell’iscritto deceduto, se versano in condizioni di disagio economico.
2. Il regolamento di cui al comma 1 potrà disciplinare ulteriori casi di comprovato e effettivo bisogno derivante da cause diverse da quelle elencate.
Art. 19 quater - Agevolazioni in caso di calamità naturali
1. Nei casi di catastrofe o di calamità naturali dichiarati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall’art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e successive modifiche o integrazioni, l’Ente può adottare provvedimenti per agevolare gli obblighi contributivi degli iscritti che risiedano o che esercitino la professione in un Comune colpito da uno degli eventi indicati nel citato decreto e che, a causa di esso, abbiano subìto un danno comunque incidente sulla loro attività professionale.
Art. 19-quinques - Piccoli prestiti
1. Agli iscritti in regola con la contribuzione, possono essere concessi piccoli prestiti, su spese documentate, fino ad un massimo equivalente a quanto previsto dal prestito d’onore, entro i limiti del relativo stanziamento annuale per l'acquisto di beni strumentali e funzionali all'esercizio della professione; l’erogazione del piccolo prestito è disciplinato da apposito regolamento, entro i limiti del relativo stanziamento annuale.
2. L'erogazione dei piccoli prestiti è effettuata in relazione alle spese effettivamente sostenute, sempre che vi sia regolarità nei versamenti contributivi.
Per quanto riguarda l'assistenza saniatria integrativa:
Art. 19 ter - Assistenza sanitaria integrativa
1. L’Ente predispone forme di assistenza integrative aperte alla adesione volontaria degli iscritti, con lo scopo di erogare agli iscritti in attività o in pensione e ai loro familiari, nell'ambito di un sistema di mutualità, prestazioni integrative dell'assistenza fornita dal Servizio Sanitario Nazionale finanziate tramite apposito contributo e secondo le modalità previste da un apposito regolamento conforme ai principi dell'art. 3, comma 3 dello Statuto, la cui approvazione e/o modificazione è soggetta alla procedura prevista per il Regolamento dell’Ente.
Hanno diritto all’assistenza gli iscritti e il relativo nucleo familiare che posseggono i requisiti stabiliti dal predetto regolamento, con le modalità in esso contenute.
2. Le prestazioni hanno carattere esclusivamente economico ed integrativo di quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale e riguardano solo quelle previste dal tariffario presente nel regolamento di cui al comma precedente.
L'erogazione delle prestazioni viene effettuata in relazione alle spese effettivamente sostenute nei limiti previsti dalle tariffe in vigore, sempre che vi sia regolarità nei versamenti contributivi di cui al comma 1.
Posso aggiungere che la gratuità (o quasi) dell'assistenza è un obiettivo specifico dell'ente che a brevissimo si farà vivo su questa materia
Per quantoa attiene la contribuzione:
Art. 20 - Contribuzione volontaria
1. L'iscritto contribuente, qualora cessi l'attività professionale che ha dato luogo all'obbligo di iscrizione prima di aver raggiunto l'età minima per il conseguimento del diritto alla pensione, può proseguire a titolo volontario il pagamento dei contributi all'Ente.
2. La facoltà di cui sopra è concessa a condizione che l’iscritto mantenga l’iscrizione nell’Albo professionale e possa far valere almeno una annualità contributiva nel quinquennio precedente la data della domanda ovvero almeno tre annualità contributive qualunque sia l’epoca del versamento.
3. L'iscritto ammesso alla contribuzione volontaria deve corrispondere all'Ente almeno il contributo soggettivo minimo di cui all'art. 3, maggiorato del contributo integrativo minimo di cui all'art. 4.
4. L’iscritto ammesso alla contribuzione volontaria, ove interrompa il pagamento dei contributi, può riprenderlo entro il termine perentorio di sei mesi dalla scadenza prevista per il pagamento dell’ultimo contributo dovuto, maggiorandolo degli interessi di mora in conformità con il comma 1 dell’art 10.
5. Le modalità di determinazione della corresponsione della contribuzione volontaria da parte dell’iscritto sono disciplinate da apposito regolamento attuativo.
Sulle specificità applicative di questa norma regolamentare vi rimando (come detto) a mio preceedente post.
Il discorso più generale sulla vetustà delle impostazioni ordinistiche è fuori discussione(bersani o non Bersani) La questione è talmente seria che il nostro Consiglio Nazionale aveva una propria proposta di modifica dell'ordinamento professionale da alcuni anni. Ebbene, Bersani è stato capace di produrre uno sforzo che di innovativo e di postivo ha ben poco, giacchè sventolando labandiera delle liberalizzazioni ha mortificato ogni caratteristica del sapere professionale, relegandolo a pura attività commerciale all'interno della quale ogni ribasso è possibile, ogni scadimento della qualità resta un capitolo senza risposta. Ebbene, io ritengo che gli Ordini, lungi dall'essere Istituzioni inutili abbiano in se la capacità di rinnovarsi e di migliorarsi qualitativamente. La proposta del CNG, in uno con il CUP, è lì ed attende un riscontro. Altro che Enti superati! Gli Ordini, da soli, senza l'intervento di leggi specifiche, si sono avviati sulla strada della qualità. I percorsi formativi di cui tanto si sente il bisogno, seppure non ancora normati, sono già in corso in alcune zone e ben presto, vedrete che interesseranno tutte le altre.
Epap è certamente interessata al discorso di categoria e lo ha dimostratoabbondemente partecipando alla manifestazione di piazza tenutasi a Roma il 12 ottobre 2006 e partecipando attivamente alla raccolta delle firme che il CNG organizzò con il CUP nel tentativo di arginare il massimalismo Bersaniano.
Allora? Bisogna andare avanti, bisogna, su questo sono molto d'accordo con Concetta, ricollegarsi più spesso con la base, almeno con quella base interessata seriamente al riconoscimento dei giusti diritti tra i quali quello, dopo una vita di studi e di sacrifici, si possa aspirare ad un giusto trattamento pensionistico.