A seguito del ricorso presentato dall’A.N.I.S.I.G. il TAR Lazio con sentenza n° 1422 del 18/2/2008 ha disposto l’annullamento della circolare 349/99

Originariamente inviato da: sintesi della motivazione:

Per poter qualificare in termini di servizio pubblico una determinata attività economicamente rilevante e per renderla oggetto di concessione, occorre un'espressa previsione di legge. Tale necessità discende dall'articolo 41 della Costituzione, il quale pone una riserva di legge in ordine alle limitazioni dell'iniziativa economica privata da parte dei pubblici poteri. E dunque qualsiasi compressione dell'attività imprenditoriale deve essere sorretta da una scelta del legislatore, che ne fissi con precisione i limiti e i contorni con atto di normazione primario, non essendo possibile e legittimo che ciò avvenga con un mero atto regolamentare o addirittura con una circolare amministrativa (fattispecie relativa a circolare ministeriale che stabiliva che una attività, prima liberamente esplicata in pieno regime privatistico e concorrenziale senza alcuna necessità di concessioni autorizzazioni e controlli di sorta, dovesse essere assoggettata ad una disciplina di carattere concessorio ed innovativo con conseguente impossibilità per le imprese di operare senza una concessione)


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Egidio Grasso
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