E' LEGGE !! LA CAMERA HA APPROVATO !!


Allegato A

Seduta n. 276 del 20/2/2008
(A.C. 3324-A/R - Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - (Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le
costruzioni).


1. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni, già
prorogato al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è differito al 30
giugno 2009.

2. A seguito dell'entrata in vigore della revisione generale delle Norme tecniche per le costruzioni
approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, durante il
periodo di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 136 del 2004, come, da ultimo,
modificato dal comma 1 del presente articolo, in alternativa all'applicazione della suddetta revisione
generale, è possibile l'applicazione del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
14 settembre 2005 oppure dei decreti del Ministro dei lavori pubblici 20 novembre 1987, 3
dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996.
3. Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonché per quelle per le quali le
amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima
dell'entrata in vigore della revisione generale delle Norme tecniche per le costruzioni approvate con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la
normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e
all'eventuale collaudo.
4. Con l'entrata in vigore della revisione generale di cui al comma 2, il differimento del termine di
cui al comma 1 non opera per le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi relativi
agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi
sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici
ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un
loro eventuale collasso, di cui al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 21
ottobre 2003, di attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29
ottobre 2003.
5. Le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, della citata ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base
alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro
il 31 dicembre 2010, e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2.
6. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture è istituita, fino al 30 giugno 2009, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione consultiva, con
rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni imprenditoriali e degli
ordini professionali interessati
, per il monitoraggio delle revisioni generali delle Norme tecniche di
cui al comma 2
, anche al fine degli adeguamenti normativi che si rendano necessari, previa intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, alla scadenza del periodo transitorio indicato al comma 1.
7. La partecipazione alla commissione di cui al comma 6 non dà luogo alla corresponsione di
compensi, emolumenti, indennità, o rimborsi spese».



i vari uffici del Genio Civile credo che adesso possano accettare tranquillamente le relazioni tecniche "incriminate"..... wink

.....e De Paola puo' cominciare a battagliare in Commissione (seppur in schiacciante minoranza); lo farà ??? confused

Ultima modifica di cascone; 24/02/2008 08:38.

Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale niente lui"
(Ezra Pound)