ho letto con attenzione la 380/01 che recita
Quote:
Art. 59 (L)
Laboratori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20)
1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:
a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;
b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);
2. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.
3. L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità.


ho riletto il dispositivo di sentenza del Tar, che ritiene illeggitima la 349/stc, ma leggittimo l'art 59 del 380/01. Allo scrivente viene il dubbio che dopo la sentenza, gli unici che potranno cerificare le prove di laboratorio e i sondaggi geognostici sono le Università.


saluti peppe alba
www.geogav.it