Scusa Grannisi allora secondo te ora si potrebbe derivare acqua, sia profonda che superficiale, sia grande (>100 lt/s) che piccola (<100 lt/s) derivazione, per qualsiasi uso senza provvedimento autorizzativo? Praticamente l'abrograzione di tale articolo cancella qualsiasi regola sull'utilizzo delle acque pubbliche e tutti gli Uffici delle diverse Pubbliche Amministrazioni che se ne occupano e non ti nascondo, vista la situazione in cui versa il mio, che ne sarei contento

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Ecco come modificato e aggiornato:
Art.17 R.D. 1775/1933 e ss.mm. e ii.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dal comma 2, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.
2. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.
3. Nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1, Amministrazione competente dispone la cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. È in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L'autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque (14/a).
(14/a) Articolo così sostituito prima dall'art. 23, comma 4, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, nel testo sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, e poi dall'art. 96, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Vedi, anche, quanto disposto dal comma 6 del sopracitato art. 23.