Trovato....ecco il vecchio testo dell'art. 17 T.U. n. 1775/1933
Art. 17
1. Per le derivazioni e utilizzazioni in tutto o in parte abusivamente in atto, l'utente che,
all'uopo diffidato, non presenti nel termine assegnatogli domanda di concessione in via
di sanatoria o non firmi nel termine assegnatogli il disciplinare per la concessione, è
tenuto al pagamento dei canoni per l'uso esercitato, nella misura prevista dalla
presente legge, nonché al versamento della somma dovuta a norma dell'art. 7, comma
secondo, ed al rimborso all'amministrazione per le spese d'istruttoria e per quelle di
esecuzione di ufficio, salvo ogni altro adempimento e comminatoria stabiliti dalle leggi.
2. I limiti dell'uso ed i conseguenti oneri stabiliti dalle leggi sono determinati con decreto
del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze.
3. La stessa disposizione si applica per le derivazioni e utilizzazioni in atto in virtù di
autorizzazioni provvisorie ai sensi della presente legge.
4. Resta fermo il disposto dell'art. 54.
Art.